Cassazione civile, sez. II, sent. 27.10.2010 n° 21983
L’uso sorvegliato di un autovelox da parte della polizia va bene anche senza il fermo immediato del veicolo.
Ancora la Cassazione sul tema scottante dell’autovelox con la sentenza 17 ottobre 2010, n. 21983.
Il codice della strada ammette l’uso degli autovelox su qualsiasi tratto stradale segnalato debitamente e presidiato senza la necessità del fermo immediato del veicolo.
Non vi è una specifica norma la quale richiede che nel verbale sia obbligatoriamente indicata l’attestazione della funzionalità dell’autovelox, che, però, deve necessariamente essere di modello omologato.
Tanto hanno ribadito e confermato i giudici con la sentenza in commento, decidendo su di un caso di un automobilista che era stato fotografo dai vigili col sistema elettronico di controllo ed aveva, quindi, ricevuto tramite posta la notifica del verbale.
In seguito a ciò proponeva, pertanto, ricorso al giudice; sia in primo grado che in corte d’appello le doglianze dell’automobilista venivano accolte, in quanto i giudici avevano evidenziato che “il controllo di polizia era stato effettuato in un tratto di strada non autorizzato dal prefetto, senza contestazione immediata e senza attestazione di regolarità dello strumento”.
Avverso tale decisione il Comune propone ricorso in Cassazione, la quale nella motivazione oggetto di commento precisa che “l’art. 4 del decreto n. 121/2002 (concernente i tratti di strada dove l’autovelox può operare in deroga la principio della contestazione immediata) non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione ma lascia in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada”.
Gli ermellini intervengono chiaramente anche per quanto concerne la funzionalità degli autovelox precisando, altresì, che tali strumenti elettronici devono essere omologati ma questa attestazione va riferita al modello e non al singolo esemplare.
Continuano ancora stabilendo che per quanto riguarda il termine di validità dell’omologazione degli strumenti elettronici, esso indica solamente la scadenza della “possibile e probabile commercializzazione” e non anche la sua necessaria rottamazione.
(Da Altalex, 23.11.2010. Nota di Manuela Rinaldi)