Cassazione civile sez. III, sent. 6.10.2010 n° 20757
Colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare il nesso causale tra l'eventuale evento dannoso e l'insidia o trabocchetto, nascente da situazione di fatto, creatrici di un pericolo per l'utente della strada.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757.
Secondo il giudice nomofilattico, “in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso”.
A seguito delle famose sentenze n. 3651 e 15383 del 2006, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ammette la configurabilità dell’ipotesi di responsabilità speciale ex art. 2051 c.c. nel caso in cui la cosa dalla quale derivi un danno sia in effettiva custodia della Pubblica Amministrazione.
In merito all’ammissibilità di tale tipologia di responsabilità, gli ermellini, anche di recente, hanno evidenziato come “la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato”.
La giurisprudenza, è bene precisarlo, tende a distinguere il caso in cui il difetto di manutenzione riguardi la struttura o le pertinenze del bene demaniale da quello in cui i danni derivino da alterazioni della cosa dovuti a fattori contingenti. In quest’ultimo caso la Pubblica Amministrazione potrebbe andare esente da responsabilità qualora dimostri che nel lasso di tempo tra il sorgere del pericolo e la verificazione dell’incidente non sarebbe stato possibile provvedere alla sua rimozione.
Tornando al caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da una donna caduta in una buca profonda diversi centimetri, situata sul manto stradale, mentre si recava, a piedi, ai cassonetti dei rifiuti. Il fatto che nessuno dei testimoni avesse riferito della presenza di una buca in quel tratto di strada nel periodo in questione ha spinto la Corte a ritenere irrilevante l'assunzione agli atti della relazione del tecnico comunale che riferiva in ordine al cattivo stato di manutenzione della stessa strada nello stesso periodo.
(Altalex, 4.11.2010. Nota di Simone Marani)