Trib. Reggio Emilia, sez. II civ.,
sent. 1.12.2014 n° 1622
L’elencazione
delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi
devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è
quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova.
È
quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza 1° dicembre
2014, n. 1622.
In
particolare il giudice del merito, nell’ambito di una controversia relativa ad
un sinistro stradale nel quale aveva perso la vita un giovane motociclista, ha
chiarito che si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano
ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Ora,
nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista
dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente
l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia,
“l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus
clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di
produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo
principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate
ed unanimi dottrina e giurisprudenza ad escludere che l’elencazione delle prove
nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove
atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo
strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti
temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni
istruttorie”.
Peraltro,
prosegue il giudice, è sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente
ad unità le molteplici prove atipiche conosciute dall’esperienza
giurisprudenziale.
Alcune,
infatti, si caratterizzano per il fatto che l’atipicità dipende dalla
circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una
sede diversa da quella ove viene adoperata (ad es. la testimonianza resa in un
processo penale ed utilizzata in un processo civile).
Altre
sono connotate dall’utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa
da quella che tradizionalmente è loro riservata (ad es. i chiarimenti resi
dalle parti al CTU ed le informazioni da lui assunte presso i terzi).
In
altre ancora, l’atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla
modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (ad es. le dichiarazioni
scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, o le
valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere
effettuate in sede di CTU).
Più
specificamente, osserva in conclusione il Tribunale di Reggio Emilia, sono
state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto
testimoniale; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le
informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato; gli atti
dell’istruttoria penale o amministrativa; le CTU rese in altri giudizi fra le
stesse od altre parti; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le
sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di
patteggiamento.
(Da Altalex del
27.1.2015. Nota di Giuseppina Mattiello)