Necessari anche indirizzo Pec,
assicurazione e versamenti alla Cassa
Verifiche
triennali sul possesso contemporaneo di otto requisiti. Il ministero della
Giustizia ha messo a punto lo schema di regolamento sull’accertamento delle
condizioni per l'esercizio della professione di avvocato. Il provvedimento,
adesso trasmesso al Consiglio nazionale forense, va a costituire un nuovo
tassello di quell’opera di attuazione del nuovo ordinamento professionale il cui
immediato precedente è della scorsa settimana con la pubblicazione in
«Gazzetta» della riforma della difesa d’ufficio. Al centro delle misure sta una
delle questioni principali per una categoria che ormai conta quasi 250mila
iscritti all’Albo. Il che, oltre che a rendere indifferibile l’avvio di una
riflessione sulle forme e modalità di accesso alla professione, fa diventare
cruciale anche il tema della conservazione stessa dell’iscrizione all’Albo nel
nome dell’effettività all’esercizio della professione.
Il
testo messo a punto dall’Ufficio legislativo di via Arenula fissa innanzi tutto
le scadenze cui si dovranno uniformare i consigli dell’ordine: a partire
dall’entrata in vigore del regolamento, i consigli dovranno, ogni tre anni,
procedere alla verifica sulla conservazione dei requisiti per l’esercizio della
professione che andrà svolta in maniera effettiva, continuativa, abituale e
prevalente. A essere solo un po’ più ampio è il momento del primo controllo che
non potrà avvenire se non dopo cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.
Il
regolamento puntualizza poi nel dettaglio quando la professione legale è svolta
in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Serve cioè:
la
titolarità di una partita Iva;
l’uso
di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento
dell’attività professionale, anche in forma collettiva (associazione
professionale, società professionale, associazione di studio con altri
colleghi);
la
trattazione di almeno cinque affari per ogni anno dei tre presi in
considerazione, anche se l’incarico è stato inizialmente conferito ad altro
legale;
la
titolarità di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’ordine;
l’avere
assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo modalità e condizioni
stabilite dal Cnf;
la
stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che
deriva dall’esercizio della professione;
la
corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine;
il
pagamento delle quote alla Cassa di previdenza forense.
Il
possesso degli otto requisiti deve essere congiunto e un futuro decreto del
ministero della Giustizia stabilirà le modalità con cui gli ordini dovranno
individuare con sistemi automatici le dichiarazioni sostitutive da sottoporre
ogni anno a controllo a campione.
La
cancellazione dall’Albo è disposta quando il Consiglio dell’ordine accerta la
mancanza dell’esercizio della professione legale secondo le condizioni
determinate e l’avvocato non è in grado di dimostrare l’esistenza di giustificati
motivi. In ogni caso, prima di deliberare la cancellazione, il Consiglio deve
lasciare all’avvocato, che potrà sempre essere ascoltato personalmente se lo
richiede, un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.
È
poi possibile la nuova iscrizione per il legale che è stato cancellato quando
dimostra di avare acquisito i requisiti. Reiscrizione che è in genere immediata
con l’eccezione di cancellazione determinata dal mancato rispetto della
condizione sugli affari trattati e di quella sull’aggiornamento: in questo caso
dovrà trascorrere almeno un anno dalla cancellazione.
Giovanni Negri (da Il
Sole 24 ore del 10.2.2015)