Il
codice di procedura civile prevede un’unica ipotesi in cui il decreto
ingiuntivo può essere tacciato di inefficacia: la mancanza o l’inesistenza
della notifica entro i termini stabiliti dall’art. 644 c.p.c., ovvero di 60
giorni dalla pronuncia se la notificazione è effettuata nel territorio
nazionale, di novanta giorni in tutti gli altri casi.
Peraltro,
ove il creditore dimostri che la mancata notifica del decreto decaduto nei
termini perentori stabiliti dalla norma sia dovuta a cause a lui non imputabili
può rivolgersi al giudice che lo ha emesso, proponendo istanza di rimessione in
termini affinché gli venga concesso un nuovo termine entro il quale procedere
alla notifica.
Inoltre,
come prevede lo stesso art. 644 c.p.c. il creditore può riproporre la domanda
(sia in via ordinaria che in via monitoria).
L’inefficacia
non opera di diritto ma deve essere fatta valere su istanza di parte: il
rimedio previsto a favore dell’ingiunto è il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia
del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.
La
dichiarazione d’inefficacia del decreto provvisoriamente esecutivo, peraltro,
causa la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca legale, anche d’ufficio, “con
disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la
sopravvenuta inefficacia” (Cass. n. 13547/2014).
Che
succede, invece, in caso di notificazione “invalida”?
Quando
il decreto è stato notificato, invece, ancorchè fuori termine, o la notifica
sia affetta da nullità, “l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi
degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei casi” (Cass. n. 3552/2014), giacché
il rimedio di cui all’art. 644 c.p.c. è ammesso solamente nel caso in cui la
notifica sia mancata o giuridicamente inesistente (Cass. n. 22806/2013).
In
particolare, nel caso di notifica tardiva può essere proposta (a pena di
conservazione dell’efficacia del decreto) opposizione ex art. 645 c.p.c.
innanzi all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il
decreto, dando vita ad un procedimento ordinario nel quale il giudicante dovrà
valutare la sussistenza e la validità del credito a fondamento della domanda
ingiuntiva, a prescindere dall’esistenza o meno del decreto.
Nell’ipotesi
in cui la notifica risulti nulla, l’intimato potrà proporre opposizione ex art.
650 c.p.c. se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto
ingiuntivo a causa dell’irregolarità o della nullità della notificazione.
La
ratio di tali rimedi alternativi a quello ex art. 644 c.p.c. va ricercata nel
fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata anche se
nulla “è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersene” con la
conseguenza che, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'opposizione
ex artt. 645 o 650 c.p.c., va esclusa “la presunzione di abbandono del titolo
che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art.
644 c.p.c.” (cfr. Trib. Salerno n. 5591/2014; Cass. n. 17478/2011; Cass. n.
18791/2009).
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it del 19.2.2015)