sabato 21 febbraio 2015

Quando il decreto ingiuntivo è inefficace

Il codice di procedura civile prevede un’unica ipotesi in cui il decreto ingiuntivo può essere tacciato di inefficacia: la mancanza o l’inesistenza della notifica entro i termini stabiliti dall’art. 644 c.p.c., ovvero di 60 giorni dalla pronuncia se la notificazione è effettuata nel territorio nazionale, di novanta giorni in tutti gli altri casi.
Peraltro, ove il creditore dimostri che la mancata notifica del decreto decaduto nei termini perentori stabiliti dalla norma sia dovuta a cause a lui non imputabili può rivolgersi al giudice che lo ha emesso, proponendo istanza di rimessione in termini affinché gli venga concesso un nuovo termine entro il quale procedere alla notifica.

Inoltre, come prevede lo stesso art. 644 c.p.c. il creditore può riproporre la domanda (sia in via ordinaria che in via monitoria).

L’inefficacia non opera di diritto ma deve essere fatta valere su istanza di parte: il rimedio previsto a favore dell’ingiunto è il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.

La dichiarazione d’inefficacia del decreto provvisoriamente esecutivo, peraltro, causa la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca legale, anche d’ufficio, “con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia” (Cass. n. 13547/2014).

Che succede, invece, in caso di notificazione “invalida”?

Quando il decreto è stato notificato, invece, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, “l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei casi” (Cass. n. 3552/2014), giacché il rimedio di cui all’art. 644 c.p.c. è ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente (Cass. n. 22806/2013).

In particolare, nel caso di notifica tardiva può essere proposta (a pena di conservazione dell’efficacia del decreto) opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, dando vita ad un procedimento ordinario nel quale il giudicante dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito a fondamento della domanda ingiuntiva, a prescindere dall’esistenza o meno del decreto.

Nell’ipotesi in cui la notifica risulti nulla, l’intimato potrà proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell’irregolarità o della nullità della notificazione.

La ratio di tali rimedi alternativi a quello ex art. 644 c.p.c. va ricercata nel fatto che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata anche se nulla “è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersene” con la conseguenza che, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c., va esclusa “la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (cfr. Trib. Salerno n. 5591/2014; Cass. n. 17478/2011; Cass. n. 18791/2009).


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 19.2.2015)