venerdì 27 febbraio 2015

Notifica inesistente, appello inammissibile

Cass. sez. III Civ., sent. 3893 depositata 26.2.2015

La notifica effettuata personalmente presso la cancelleria del giudice a quo è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa dato che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con tale cancelleria e l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell’atto. Pertanto, non avendo l'appellato avuto conoscenza del giudizio d'appello, questo avrebbe dovuto ritenersi inammissibile.

(Da dirittoegiustizia.it del 27.2.2015)