Cass. sez. III Civ., sent. 3893
depositata 26.2.2015
La
notifica effettuata personalmente presso la cancelleria del giudice a quo è
inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, perché priva di qualsiasi
collegamento con il destinatario di essa dato che la chiusura del pregresso
grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario
con tale cancelleria e l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente
come luogo di consegna legittima dell’atto. Pertanto, non avendo l'appellato
avuto conoscenza del giudizio d'appello, questo avrebbe dovuto ritenersi
inammissibile.
(Da
dirittoegiustizia.it del 27.2.2015)