lunedì 2 febbraio 2015

Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito se non si aderisce

TAR Lazio-Roma, sez. I, sent. 23.1.2015 n° 1351

Va escluso che il sistema della mediazione c.d. obbligatoria delineato dal d.lgs. n. 28/2010 oggi vigente possa sostanziare il pericolo di una indebita restrizione dell’accesso alla giustizia, ravvisabile in occasione dell’esame delle originarie formulazioni del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 180/2010. Va però disposto l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010: in particolare, i commi 2 e 9 dell’art. 16 si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio torna a pronunciarsi sulla normativa in materia di mediazione civile e commerciale e, in particolare, su alcuni aspetti concernenti le ipotesi in cui è prevista l’obbligatorietà del procedimento di mediazione a pena dell’improcedibilità della domanda giudiziale.

La pronuncia riguarda sia il D.lgs. n. 28 del 2010, sia il D.M. n. 180 del 2010.

Decreto legislativo n. 28 del 2010

Il TAR affronta innanzitutto le censure di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost., relative al D.lgs. n. 28 del 2010, così come modificato (nelle more del giudizio) dall’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 79, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Tali questioni vengono ritenute infondate alla luce proprio delle rilevanti novità introdotte dalla riforma della mediazione del 2013, tra le quali si ricorda che:

- è prevista l’assistenza dell'avvocato;

- la condizione di procedibilità è ora assolta senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione, ovvero con la mera partecipazione a un primo incontro (art. 5, comma 2-bis);

- nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione (art. 17, comma 5-ter);

- la proposta del mediatore interviene soltanto all’avverarsi delle relative condizioni, dopo il primo incontro (nell’ambito del quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, procedendo nel caso positivo ex art. 8, comma 1);

- solo ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, comma 1);

- al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in tema di argomenti di prova e di sanzioni, derivanti nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione laddove obbligatorio, possono essere addotti giustificati motivi (art. 8, comma 4-bis);

- le conseguenze pregiudizievoli previste dall’art. 13 D.lgs. 28 del 2010 in tema di rifiuto della proposta conciliativa presuppongono, con la nuova normativa, che vi sia stata l’adesione delle parti alla possibilità della risoluzione conciliativa;

- le modifiche medio tempore apportate al d.m. 180/2010 hanno rafforzato la qualità del servizio di mediazione;

Tali considerazioni, osserva quindi il TAR,  “fanno escludere che il sistema in esame, allo stato vigente, possa sostanziare il pericolo di una indebita restrizione dell’accesso alla giustizia, ravvisabile (e ravvisato dalla Sezione con l’ordinanza 3202/11) in occasione dell’esame delle originarie formulazioni del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 180/2010”.

Decreto ministeriale n. 180 del 2010

Di contro, i Giudici sottolineano il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, D.lgs. 28/2010 (relativo alla gratuità del primo incontro laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo) e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, D.M. 180/2010. I richiamati commi, difatti, prevedono rispettivamente, tra l’altro, che per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 (per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore; oltre alle spese vive documentate) e che le spese di mediazione vanno corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

Sul punto la sentenza in commento sottolinea che “è evidente che entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo”.

Pertanto, il TAR dispone l’annullamento dell’art.16, commi 2 e 9, D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i.

I Giudici confermano anche il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 16, comma 4-bis D.lgs. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, lett. b), D.M. n. 180/2010, osservando che quanto previsto dalla disposizione da ultimo richiamata in tema di formazione dei mediatori si profila “palesemente in contrasto con le nuove disposizioni, nella misura in cui è suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni”.

Pertanto, il TAR dispone l’annullamento dell’art.4, comma 3, lett. b), D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i.


(Da Altalex del 28.1.2015. Nota di Giulio Spina)