TAR Lazio-Roma, sez. I, sent. 23.1.2015
n° 1351
Va
escluso che il sistema della mediazione c.d. obbligatoria delineato dal d.lgs.
n. 28/2010 oggi vigente possa sostanziare il pericolo di una indebita
restrizione dell’accesso alla giustizia, ravvisabile in occasione dell’esame
delle originarie formulazioni del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 180/2010. Va però
disposto l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b),
del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010: in particolare, i commi 2 e 9 dell’art. 16
si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di
conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro
disponibilità ad aderire al tentativo.
Con
la sentenza in commento, il TAR del Lazio torna a pronunciarsi sulla normativa
in materia di mediazione civile e commerciale e, in particolare, su alcuni
aspetti concernenti le ipotesi in cui è prevista l’obbligatorietà del
procedimento di mediazione a pena dell’improcedibilità della domanda
giudiziale.
La
pronuncia riguarda sia il D.lgs. n. 28 del 2010, sia il D.M. n. 180 del 2010.
Decreto legislativo n. 28 del 2010
Il
TAR affronta innanzitutto le censure di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 24 e 77 Cost., relative al D.lgs. n. 28 del 2010, così
come modificato (nelle more del giudizio) dall’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013,
n. 79, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Tali
questioni vengono ritenute infondate alla luce proprio delle rilevanti novità
introdotte dalla riforma della mediazione del 2013, tra le quali si ricorda
che:
-
è prevista l’assistenza dell'avvocato;
-
la condizione di procedibilità è ora assolta senza che sia necessario esperire
un vero e proprio tentativo di conciliazione, ovvero con la mera partecipazione
a un primo incontro (art. 5, comma 2-bis);
-
nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è
dovuto per l'organismo di mediazione (art. 17, comma 5-ter);
-
la proposta del mediatore interviene soltanto all’avverarsi delle relative
condizioni, dopo il primo incontro (nell’ambito del quale il mediatore
chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione
e invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione, procedendo nel caso positivo ex art. 8,
comma 1);
-
solo ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un
avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, comma 1);
-
al fine di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli, in tema di argomenti di
prova e di sanzioni, derivanti nel successivo giudizio dalla mancata
partecipazione al procedimento di mediazione laddove obbligatorio, possono
essere addotti giustificati motivi (art. 8, comma 4-bis);
-
le conseguenze pregiudizievoli previste dall’art. 13 D.lgs. 28 del 2010 in tema di rifiuto
della proposta conciliativa presuppongono, con la nuova normativa, che vi sia
stata l’adesione delle parti alla possibilità della risoluzione conciliativa;
-
le modifiche medio tempore apportate al d.m. 180/2010 hanno rafforzato la
qualità del servizio di mediazione;
Tali
considerazioni, osserva quindi il TAR,
“fanno escludere che il sistema in esame, allo stato vigente, possa
sostanziare il pericolo di una indebita restrizione dell’accesso alla
giustizia, ravvisabile (e ravvisato dalla Sezione con l’ordinanza 3202/11) in
occasione dell’esame delle originarie formulazioni del d.lgs. 28/2010 e del
d.m. 180/2010”.
Decreto ministeriale n. 180 del 2010
Di
contro, i Giudici sottolineano il sopravvenuto contrasto tra il novellato art.
17, comma 5-ter, D.lgs. 28/2010 (relativo alla gratuità del primo incontro
laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo)
e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, D.M. 180/2010. I richiamati
commi, difatti, prevedono rispettivamente, tra l’altro, che per le spese di
avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un
importo di euro 40,00 (per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro
80,00 per quelle di valore superiore; oltre alle spese vive documentate) e che
le spese di mediazione vanno corrisposte prima dell'inizio del primo incontro
di mediazione in misura non inferiore alla metà.
Sul
punto la sentenza in commento sottolinea che “è evidente che entrambe le
disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo
incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le
parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo”.
Pertanto,
il TAR dispone l’annullamento dell’art.16, commi 2 e 9, D.M. n. 180 del 18
ottobre 2010 e s.m.i.
I
Giudici confermano anche il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 16,
comma 4-bis D.lgs. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, lett.
b), D.M. n. 180/2010, osservando che quanto previsto dalla disposizione da
ultimo richiamata in tema di formazione dei mediatori si profila “palesemente
in contrasto con le nuove disposizioni, nella misura in cui è suscettibile di
essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati
iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui
formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni”.
Pertanto,
il TAR dispone l’annullamento dell’art.4, comma 3, lett. b), D.M. n. 180 del 18
ottobre 2010 e s.m.i.
(Da Altalex del
28.1.2015. Nota di Giulio Spina)