Trib. Verona, sez. III civ., sent.
4.7.2014
Se
l’avvocato modifica l’originaria domanda giudiziale senza aver previamente
informato i propri clienti, sarà responsabile di violazione degli obblighi
informativi.
Così
si è pronunciato il Tribunale di Verona, Sezione III Civile, nella sentenza 4
luglio 2014.
Nella
vicenda in oggetto, gli attori, revocato il mandato all’originario difensore,
lo avevano poi conferito ai due avvocati odierni convenuti, i quali senza
informare i suddetti clienti, avevano modificato l’impostazione della domanda,
che essendo nuova, era stata dichiarata inammissibile dal Giudicante.
I
due avvocati citati in giudizio, avevano chiamato in garanzia le rispettive
compagnie assicuratrici della responsabilità professionale per essere manlevati
in caso di accoglimento della domanda attorea. Successivamente gli attori hanno
rinunciato alla domanda nei confronti di uno dei legali, che accettata tale
rinuncia, a sua volta ha rinunciato alla domanda nei confronti della propria
assicurazione.
Nel
caso in esame, gli attori lamentavano di non esser stati previamente informati
delle possibili conseguenze e dei rischi della decisione di modificare la
domanda originaria, adottata dall’avvocato, odierno convenuto. In effetti, la
domanda iniziale era stata mutata, poiché a fondamento della stessa, gli
attori, tramite il loro legale, avevano dedotto un fatto storico ma anche una
causa petendi differenti rispetto a quelli posti a sostegno della domanda
originaria.
Si
tratta di una mutatio libelli, che, come insegna la Suprema Corte, si
verifica “quando si propone una domanda obiettivamente diversa da quella
originaria, introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una causa
petendi fondata su differenti situazioni giuridiche; si ha invece una semplice
emendatio, quando si incida sulla causa petendi, risultando modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo
al concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere.” (Corte di Cassazione,
sez. I Civile, sentenza 5 marzo – 7 giugno 2012, n. 9236).
A
causa della scelta di modificare la domanda iniziale, la causa ha avuto esito
sfavorevole. Gli attori hanno quindi denunciato le inadempienze del convenuto,
il quale non fornendo loro adeguate comunicazioni sul procedimento, ha violato
l’obbligo contrattuale dell’avvocato di informare i propri clienti.
A
tal riguardo, è opportuno precisare che l’esigenza dell’attività informativa
del professionista nella fase pre - contrattuale è finalizzata al conseguimento
di un consenso informato del cliente, come previsto sia dall’art. 1175 c.c.
nonché, per i rapporti successivi al 2 febbraio 2013, anche dall’art. 13, comma
5, L.
247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi dell’avvocato, anche quello
di comunicare il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni necessarie.
In
relazione a ciò, assume rilievo la pronuncia della Cassazione (sez. II,
sentenza 14 novembre 2002, n. 16023) secondo cui, nel valutare la condotta
dell’avvocato che ha accettato l’incarico professionale conferitogli, occorre
tener conto, non solo del mancato raggiungimento del risultato finale ma della
violazione del dovere di diligenza, in cui rientrano i doveri di informazione,
di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve attenersi.
Pertanto,
l’avvocato deve assolvere a tale obbligo informativo, dando prova di aver
previamente comunicato al proprio assistito tutte le informazioni relative alla
controversia, fornendo una completa consulenza, anche in corso di causa.
Nel
caso in oggetto, il professionista non ha dimostrato di aver tenuto una simile
condotta, anzi è possibile che lo stesso abbia utilizzato la formula latina
“emendato libelli”, incomprensibile agli attori.
Alla
luce delle suesposte argomentazioni, rilevando che il convenuto non ha fornito
prova di aver comunicato agli attori tutti i rischi e le possibili conseguenze
della decisione di modificare la domanda originaria, circostanze necessarie per
consentire loro una scelta consapevole, a fronte della possibilità che la
causa, come impostata, potesse avere esito negativo, il Tribunale adìto lo ha
ritenuto responsabile di violazione degli obblighi informativi.
(Da Altalex del
29.7.2014. Nota di Maria Elena Bagnato)