Il
legittimo impedimento del difensore che presenta certificato medico dà diritto
al rinvio dell'udienza anche senza esplicita richiesta.
Lo
ha chiarito la Corte
di Cassazione (sesta sezione penale), con sentenza n. 32699 del 23 luglio
scorso, ritenendo illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio da parte della
Corte d'Appello, a seguito di presentazione da parte del legale di certificato
medico attestante l'impossibilità a deambulare per un determinato periodo di
tempo a causa di una lombosciatalgia.
Al
contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, per gli Ermellini è
chiaro, infatti, che, pur non avendo il legale chiesto esplicitamente un
rinvio, "dalla presentazione di un certificato medico, corredato da
missiva di accompagnamento in cui si rappresenti l'impossibilità del difensore
di presenziare all'udienza per motivi di salute" debba dedursi una
richiesta di rinvio.
Quanto
alla mancata presentazione di documentazione circa l'impossibilità di trovare
un sostituto, sostenuta dalla Corte d'Appello, la S.C. ha rilevato, invece, che
l'art. 420-ter, ultimo comma, c.p.p. esclude il rinvio laddove il difensore
impedito designi un proprio sostituto, ma non pone a carico dello stesso alcun
obbligo, per cui, trattandosi di una mera facoltà, l'avvocato non è tenuto a
fornire documentazione circa l'impossibilità di farsi sostituire.
Né
può avere rilievo, ha sottolineato, infine, la Cassazione il fatto
che, nel caso di specie, l'imputato fosse sottoposto a misura cautelare, per di
più non detentiva, non costituendo questa motivo ostativo alla concessione del
rinvio per legittimo impedimento del difensore.
(Da studiocataldi.it
del 6.8.2014)