Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 19691 del 18.9.2014
Piuttosto
spesso la Corte
di Cassazione ha avuto modo di occuparsi dei figli bamboccioni.
A
quanto pare però ci sono anche quelli che pur avendo deciso di convolare a
nozze non riescono proprio fare a meno della propria mamma.
E
in un caso affrontato dai giudici di piazza Cavour questo legame simbiotico con
la madre ha comportato la nullità del matrimonio.
La Corte d'appello si era occupata di una richiesta di delibazione
di una sentenza ecclesiastica che aveva considerato rilevante l'accertamento di
una patologia a carico di uno dei coniugi (il legame morboso con la madre) ed
aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario.
Secondo
i giudici ecclesiastici il marito aveva sviluppato una dipendenza dalla figura
materna tale da impedirgli di adempiere a seppur minime manifestazioni di
affetto verso la moglie - necessarie a preservare l'equilibrio psicofisico
della coppia.
Ciò
integrerebbe un vera e propria patologia (di cui il soggetto stesso, sino alle
prime manifestazioni, ignorava l'esistenza). Legittima dunque la richiesta di
dichiarare la nullità del matrimonio.
Nella
parte motiva della sentenza, la Corte
di Cassazione in ogni caso precisa che il giudice italiano (nella specie, la Corte d'appello
territorialmente competente) nel decidere sulla delibazione non può sindacare
nel merito le valutazioni operate dal tribunale ecclesiastico.
Altra
particolarità del caso è che la nullità del matrimonio non era stata chiesta
dalla ex consorte ma dallo stesso marito "mammone".
In
merito la Corte
di Cassazione chiarisce che non c'è nell'ordinamento nazionale "un
principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il
matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia
viziato" e quindi sia lui che lei possono chiedere che sia dichiarata la
nullità.
Licia Albertazzi (da studiocataldi.it)