È
stato pubblicato lo scorso 23 luglio (G.U. n. 169) il decreto del Ministero
della Giustizia 01/04/2014 di aggiornamento del limite di reddito annuo per
poter accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Come
previsto dall'art. 77 del Testo Unico delle spese di Giustizia (d.p.r. n.
115/2002), l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio avviene con cadenza biennale sulla base delle
variazioni degli indici dei prezzi al consumo stabiliti dall'Istat.
Rilevato
che, rispetto allo scorso aggiornamento biennale, dai dati accertati
dall'istituto risulta una variazione in aumento pari al 5,6%, il limite di
reddito è stato elevato dai precedenti 10.766,33 euro agli attuali 11.369,24
euro, che rimarranno validi fino al 2016.
Ai
fini del computo, il reddito considerato è sempre quello imponibile, come
risulta dall'ultima dichiarazione.
Qualora
l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito da
considerare ai fini dell'ammissione al beneficio, è quello risultante dalla
somma dei redditi dell'intero nucleo familiare (art. 76, comma 2, d.p.r. n.
115/2002). Si computa, invece, solo il reddito dell'istante nelle cause che
hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è conflitto
di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare.
Rimane
invariata la disposizione di cui all'art. 92 T.U. che prevede l'elevazione del
limite reddituale di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, per il
patrocinio in ambito penale (v. Guida Gratuito Patrocinio e Fac-simile
Istanza).
(Da studiocataldi.it)