Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 16172 del 15.7.2014
Ancora
una volta la corte di cassazione torna ad occuparsi del tradimento e delle sue
eventuali conseguenze in merito alla pronuncia sull'addebito della separazione.
Nel
caso preso in esame dalla Corte, I giudici di merito avevano addebitato a una
ex moglie La colpa della separazione proprio perché il suo ex marito aveva
scoperto che lei lo tradiva.
Nel
ricorso per cassazione della donna faceva notare come giudici di merito
avessero omesso di Accertare la sussistenza del nesso causale tra il tradimento
e la crisi del matrimonio.
Diverse
volte la Corte ha
evidenziato che il tradimento non basta A poter giustificare una pronuncia di
addebito della separazione.
È
necessario infatti verificare se tradimento sia stato la causa della crisi
matrimoniale piuttosto che il suo effetto.
Se
il tradimento è intervenuto quando la crisi della coppia era già in atto esso
non può considerarsi ragione di addebito.
La
Cassazione nella parte
motiva della sentenza richiama un principio di diritto precedentemente
enunciato con sentenza 2059/2012: "grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro
coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza".
Al
contempo "è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione
dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà".
Non
è dunque sufficiente provare l'infedeltà per l'addebito della separazione.
E'
necessario che venga accertato che la crisi matrimoniale si è verificata
proprio a causa di questa, e non che la stessa fosse proprio l'effetto di una
crisi già verificatasi in epoca antecedente al tradimento.
Licia Albertazzi (da
studiocataldi.it del 17.8.2014)