lunedì 22 settembre 2014

Omesso versamento Iva: prime assoluzioni

Trib. Lecce, sez. GIP, sent. 8.7.2014 n° 436

Non è più reato il mancato versamento dell’Iva per importi superiori a 50.000,00 euro e fino a 103.291,38 euro.

A tali conclusioni è giunto il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce (GIP), Dott.ssa Simona Panzera, la quale, con sentenza 8 luglio 2014, n. 436, ha stabilito che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 7 aprile scorso – sentenza che ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione – il fatto non è più previsto come reato.

Il Giudice, in particolare, ha chiarito espressamente che “… la condotta contestata, ossia il mancato versamento nei termini di legge dell’acconto IVA relativo all’anno d’imposta 2007 per un ammontare pari ad euro 83.131,00 non risulta più punibile ai sensi dell’art. 10 ter Dl.vo n. 74/2000 a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 80/2014 del 7/04/2014.

Invero, con la citata sentenza la Corte ha dichiarato, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, la illegittimità costituzionale della norma incriminatrice di cui all’art. 10 ter Dl.vo n. 74/2000 nella parte in cui punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori ad euro 103.291, 38. Tanto premesso, le delineate risultanze processuali ostano all’apertura della fase dibattimentale ed impongono che nei confronti dell’odierno imputato venga pronunziata, ai sensi dell’art. 425 cpp sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato…”

Il GIP di Lecce, dunque, ha applicato correttamente i dettami forniti dalla Corte Costituzionale che ha giustamente dichiarato incostituzionale la norma penale/tributaria.

In effetti, come appunto hanno rilevato i giudici della Corte Costituzionale, la strategia politico-criminale del decreto legislativo n. 74/2000 era quella di focalizzare l'intervento repressivo soprattutto sulla fase dell'autoaccertamento del debito di imposta, ossia della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

È avvenuto, quindi, che fino al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dl n. 138) si puniva così l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, a 50.000 euro mentre non risultava reato la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione dei redditi (in pratica veniva punito il povero contribuente che dichiarava il debito Iva ma non riusciva a pagarlo diversamente dal vero evasore che invece non presentava alcuna dichiarazione al Fisco oppure presentava la dichiarazione indicando dati non corretti).

Da ciò, pertanto, è derivata la conseguenza «paradossale» evidenziata dai giudici della Corte Costituzionale.

Ci si augura dunque che tutti i Tribunali seguano l’orientamento del Giudice di Lecce recependo velocemente tali dettami.


(Da Altalex dell’8.9.2014. Nota di Matteo Sances)