Il
marito non può spiare la moglie dentro casa con l'uso del registratore. E'
illecita la prova dell'adulterio "acquisita" in questo modo.
Con
sentenza n. 35681/2014, la Corte
di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Senorbì del
10/05/2013 che condannava C. per aver diffamato la moglie adultera.
Il
ricorso proposto alla Suprema Corte faceva leva sulla presunta mancata
considerazione da parte del G. d. P. dello stato d'ira dell'imputato - il quale
aveva appena scoperto il tradimento della moglie per mezzo di un dispositivo di
registrazione da lui stesso installato nella cucina dell'abitazione coniugale.
Ma
gli Ermellini hanno rigettato il ricorso sulla base dei principi - già espressi
in passato - della "inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione
di divieti di legge" (art. 191 codice procedura penale) e, soprattutto,
dell'inviolabilità del diritto alla riservatezza del coniuge o familiare
convivente (cfr. sentenza n. 12698/2003).
Pertanto,
non solo C. non può trovare nella prova del tradimento subito - e nel
conseguente stato d'ira - una scriminante al reato di diffamazione perpetrato
in danno della moglie, ma la sua condotta di "acquisizione della
prova" lo renderebbe addirittura querelabile per il reato di interferenze
illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis c.p.!
(Da studiocataldi.it)