Con
la sentenza n. 38137 del 17 settembre 2014 la Cassazione, dopo aver
preso atto del nuovo schema normativo sulla distinzione fra droghe leggere e
pesanti, risultante anche a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014,
ha annullato senza rinvio il patteggiamento del pusher.
E
ciò, sottolineando la necessità di una nuova quantificazione della pena che
tenga conto del fatto che la fattispecie di spaccio di lieve entità è divenuta
reato autonomo da mera circostanza attenuante, con inevitabili ricadute sul
computo della pena specie in caso di continuazione.
L’annullamento
del precedente patteggiamento, continua la Corte, scatta perché nella specie di fronte alla
volontà abdicativa non può darsi per presunta la conoscenza della novella o
della pronuncia di incostituzionalità favorevole dal momento che essa si è
formalizzata solo dopo che la dichiarazione dell’imputato è pervenuta in
cancelleria.
Quindi,
nel caso di specie, poiché la dichiarazione di rinuncia risaliva ad un momento
antecedente rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza
‘demolitoria’ della Corte costituzionale che, ricordiamolo, ha dichiarato
l’incostituzionalità della Fini-Giovanardi nella parte in cui equiparava droghe
leggere e pesanti, l’imputato ha beneficiato della normativa più favorevole, e
la pena concordata sulla base dei previgenti limiti edittali non ha valore di
legge.
La
questione torna al Tribunale per consentire una nuova quantificazione della pena.
Lucia Nacciarone (da
diritto.it del 18.9.2014)