Trib. Parma, sent. 9.6.2014 n° 599
Il
Tribunale civile di Parma con sentenza 9 giugno 2014 accoglie il ricorso di una
coppia di sposi (lui di nazionalità italiana, lei spagnola) che ha chiesto, in
applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla
separazione, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza
necessità di una previa separazione.
Con
ricorso congiunto una coppia di sposi – lui di nazionalità italiana, lei di
nazionalità spagnola – ha chiesto che, in applicazione del Regolamento UE n.
1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
della legge applicabile al divorzio e alla separazione, fosse dichiarato lo
scioglimento del matrimonio.
La
coppia aveva contratto matrimonio, secondo il rito civile, il 10 gennaio 2009,
e, con successiva scrittura privata del 27 giugno 2013, aveva concordemente
designato la legge spagnola, quale legge applicabile al rapporto.
Il
Tribunale ha verificato, preliminarmente, la validità formale dell’accordo
sulla legge applicabile e ne ha riconosciuto la conformità ai requisiti
previsti dall’art. 7 del citato Regolamento.
In
particolare, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della validità di tale
accordo, sia sufficiente la scrittura privata, non essendo, all’uopo, richiesto
anche l’atto pubblico.
Inoltre,
il Tribunale ha accertato che la legge concordemente designata dalle parti
corrispondeva alla legge dello Stato di cui delle parti (la moglie) aveva la
cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo, come prescritto
dall’art. 5, comma 1 lett. c del Regolamento.
Indi,
il Tribunale ha proceduto al vaglio di compatibilità con l’ordine pubblico
interno della legge spagnola che, agli artt. 88 e 81 del Codice Civile
spagnolo, consente ai coniugi di chiedere direttamente il divorzio, senza
necessità di una previa separazione, una volta decorsi tre mesi dalla
celebrazione del matrimonio.
L’operazione
logico-giuridica condotta dai Giudici ha avuto esito positivo, giacchè, nel
caso di specie, era acclarato il definitivo venir meno tra le parti della loro
iniziale comunione materiale e spirituale.
A
tal riguardo, il Collegio parmense ha richiamato l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui, affinchè sia rispettato il
principio dell'"ordine pubblico", è necessario e sufficiente che «lo
scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso
accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla
base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse -
dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo
costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio
previste dalla L. n. 898 del 1970» (Cass. n. 16978/2006)
La
sentenza in esame si segnala perché rappresenta una delle prime applicazioni in
Italia (tra le altre, Trib. Udine 26.8.2013; Trib. Milano 11 dicembre 2012 e
Trib. Treviso 18 dicembre 2012) della disciplina contenuta nel Regolamento UE
n. 1259/2010 (c.d. Regolamento “Roma III”), entrato in vigore nei Paesi membri
che hanno scelto di aderire alla cooperazione rafforzata nel settore della
legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (i.e. Austria,
Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Spagna, Italia, Lettonia,
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia) a partire dal 21
giugno 2012.
La
pronuncia in oggetto interviene su una fattispecie analoga a quella già decisa
da Trib. Udine 26 agosto 2013, dove – conformemente a quanto statuito dai
Giudici emiliani – si è ritenuto non necessario l’atto pubblico ai fini della
validità dell’accordo sulla legge applicabile e si è affermata la non
contrarietà all’ordine pubblico italiano della disciplina spagnola sullo
scioglimento del matrimonio.
(Da Altalex del
16.7.2014. Nota di Antonio Scalera tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters
Kluwer)