Comm. Trib. Reg. Torino, sez. I, sent.
20.11.2013 n° 150/1/13
In
caso di accertamento bancario finalizzato a ricostruire il reddito del
contribuente, il Fisco non può pretendere a distanza anni una giustificazione
contabile per ogni singola operazione bancaria effettuata.
A
tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Torino che,
con sentenza n. 150/01/13, depositata il 20 novembre 2013, ha stabilito che se
da una parte è ammissibile innescare un accertamento “Redditometro” da anomalie
bancarie, dall’altra l’Ufficio delle Entrate non può pretendere la prova di
ogni singola operazione, soprattutto quando la ricostruzione del contribuente
appare più che plausibile.
I
giudici piemontesi, dunque, pur evidenziando che alcune somme ricevute dalla
contribuente consistevano in bonifici esteri di cui è stata chiesta prova della
provenienza (come appunto la contribuente ha fatto), hanno anche chiarito che
la pretesa dell’Ufficio, secondo la quale ogni singola movimentazione deve
trovare una giustificazione contabile documentale “non pare sostenibile attesa
la ricostruzione più che plausibile offerta dalla contribuente e in parte
documentata”.
D’altronde,
specificano ancora i giudici “non può chiedersi una prova impossibile ovvero
estremamente difficile da reperire quando vi sono concreti indizi e prove
documentali della serietà e della veridicità delle affermazioni della
contribuente”.
Alla
luce delle predette considerazioni, risulta sicuramente importante per il
contribuente esporre in modo chiaro e plausibile le proprie difese in sede di
contraddittorio con il Fisco.
(Da Altalex del
15.7.2014. Nota di Matteo Sances)