Il
Tribunale di Parma, con una recente
pronuncia del 29/07/2014 n. 892,
ha accolto l'appello proposto dall'Avvocatura Municipale
del Comune di Parma avverso la sentenza del Giudice di Pace che annullava un
verbale di violazione al Codice della Strada, in quanto l'agente era fuori
servizio.
In
particolare il giudice di prime cure aveva ritenuto che per elevare sanzione
per infrazione al CdS, il vigile dovesse rivestire la qualifica di agente di
polizia giudiziaria.
Ma
poiché la polizia municipale può rivestire detta qualifica solo durante
l'orario di servizio, ecco che, essendo l'agente di PM fuori servizio ed in
abiti borghesi, secondo il Giudice di Pace, il vigile non "rivestiva la
qualifica di agente di polizia giudiziaria e conseguentemente non aveva titolo
per potere procedere alla contestazione". Da qui l'annullamento del verbale.
Orbene,
l'assunto è stato smentito dal Giudice d'appello che, in riforma della prima
sentenza ha stabilito che "...non è previsto alcun limite di tempo quanto
allo svolgimento dell'attività di polizia stradale. L'unico limite previsto
dalla l.n. 65/85 è quello territoriale. La limitazione prevista dall'art.57 cpp
attiene invece all'attività di polizia giudiziaria diretta all'accertamento dei
fatti di reato e proprio per questo disciplinata dal codice di procedura
penale".
Laura Maria Dilda (da
studiocataldi.it del 2.8.2014)