Voto per alzata di mano, maggioranza larghissima.
Compensi, assicurazioni, sanzioni e società: cosa cambia
Il Senato ha approvato per alzata di mano, e comunque a larghissima maggioranza (comprese Idv e Lega), la riforma dell'ordinamento forense. Il provvedimento, approvato nel testo modificato giunto dalla Camera dopo l'iniziale esame da parte di palazzo Madama, diventa così legge. Nel corso della seduta, che a tempo di record ha proceduto a discussione generale, esame e votazione di emendamenti e articoli, si e' registrata l'opposizione decisa dei soli senatori radicali Marco Perduca e Donatella Poretti, anche se qualche senatore Pd ha annunciato voto in dissenso dal gruppo. Soddisfazione da parte di Filippo Berselli, presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. “È finalmente legge la riforma forense – ha detto Berselli - come gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale ci siamo espressi a favore di questo provvedimento molto atteso dato che la precedente normativa risale al 1933. Un iter complesso, ma fruttuoso. Un confronto serrato nelle Commissioni di Senato e Camera, aperto e dialogante con tutte le varie componenti dell'avvocature che ha avuto più passaggi parlamentari prima di giungere all'approvazione definitiva. L'elemento saliente di questa riforma e' una maggiore qualificazione degli Avvocati, a garanzia dei cittadini". Con la riforma forense, viene ridisegnato l’architrave dello svolgimento della professione, che va incontro a un ampio rinnovo sia nella sua componente burocratica che in quella economica e di regolamentazione interna. Sul fronte dei compensi, stabilito in via ufficiale che i primi sei mesi di tirocinio dovranno essere svolti in via esclusivamente gratuita, arrivano novità anche sul fronte dei più navigati professionisti. Il testo della riforma che si appresta a diventare legge, infatti, prevede che venga espunto, nella definizione dei pagamenti, qualsiasi aggancio alle tariffe. Inoltre, si dovrà stabilire, a titolo di preventivo, l’ammontare della prestazione al momento della definizione dell’incarico professionale. La cifra andrà messa per iscritto, e ciò a completa tutela del cliente che affida la sua tutela nelle mani del legale prescelto. Non esistono particolari regimi riguardo la negoziazione del compenso, purché si tenga presente il divieto sugli accordi con cui al legale venga riconosciuta in qualità di retribuzione una quota del bene che è eventualmente sottoposto alla lente del professionista. Così, nel formalizzare la richiesta di compenso in termini esatti, si dovrà fornire una giustificazione del valore della quota richiesta, con tanto di spiegazione dell’eventuale difficoltà della prestazione richiesta e dell’esborso in termini di lavoro che essa richiederebbe. Tutto ciò, naturalmente, andrà messo per iscritto al fine di non riservare sorprese sgradite al cliente. Riguardo le assicurazioni, invece, con la riforma forense si disciplina in maniera vincolante la necessità di stipulare una polizza in capo al singolo professionista, all’ufficio o alla società, finalizzata alla copertura in sede di responsabilità civile dell’attività svolta dallo studio e anche per eventuali infortuni occorsi a tutti gli impiegati, praticanti inclusi. A definire i parametri saranno gli accordi stretti dal Consiglio nazionale forense, dall’ordine di appartenenza e anche dalla Cassa. Si dovrà ancora attendere, però, per poter usufruire di un testo specifico rivolto alle società tra avvocati, che ricadono in una delega specifica per il governo per un ulteriore disegno di legge che andrà varato alla scadenza dei sei mesi dall’entrata in vigore della riforma. A trovarsi investite della futura disposizione saranno tanto le persone quanto le cooperative o società di capitali, i cui affiliati siano in possesso di idonea iscrizione all’Albo. Infine, passiamo alla novità principale sull‘apparato sanzionatorio, che viene affidato ai Consigli distrettuali di disciplina forense esautorando, così, il potere dell’ordine. A comporre le giurie, sarà una squadra di otto membri, di cui cinque in via effettiva e tre in qualità di sostituti. Al solito, l’apertura di un fascicolo disciplinare potrà concludersi differentemente in maniera più o meno salata, con la caduta delle eventuali accuse, oppure con richiamo, avvertimento, censura, sospensione – da 60 giorni a cinque anni – fino alla radiazione definitiva.
Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 21.12.2012)