giovedì 20 dicembre 2012

In G.U. la riforma del condominio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, la legge n. 200/2012, che modifica la disciplina del condominio negli edifici.
Queste in sintesi le principali novità (già anticipate su AGA News del 22 novembre scorso).
Amministratore di condominio. La carica di amministratore durerà 2 anni. Egli dovrà avere requisiti di formazione e onorabilità, non dovrà essere stato condannato per delitti contro la P.A. e, oltre a possedere almeno il diploma di maturità, dovrà aver frequentato un apposito corso. Inoltre sarà obbligato, se richiesto dall'assemblea, a stipulare una speciale polizza assicurativa per tutelarsi dai rischi derivanti dal proprio operato. Dovrà indicare quanto chiede come compenso al momento della nomina. Gravi irregolarità fiscali o la non apertura o utilizzo del conto corrente condominiale, possono essere causa di licenziamento dell’amministratore. In caso di condomino moroso, d’ora i poi non sarà più necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea per procedere con l'ingiunzione. C’è anche la possibilità di sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni, ma questo se la mora dura più di 6 mesi.
Riscaldamento. Il condomino potrà “staccarsi” dall'impianto centralizzato senza dover attendere il benestare dell'assemblea, purchè non arrechi pregiudizi agli altri e continui a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.
Quorum. Questo dovrà essere pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi, per deliberare, ad esempio, l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, o per deliberare l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile. Anche la delibera per l’attivazione, a cura dell'amministratore e a spese dei condomini, di un sito internet del condominio - ad accesso individuale protetto da una password, per consultare e stampare in formato digitale i rendiconti mensili e i altri documenti dell'assemblea – è soggetta allo stesso quorum.
Animali domestici. Il regolamento di condominio non potrà più vietare di tenere animali domestici in casa.
Condomini molesti. Per chi arreca danni o disturba, la sanzione è stata aumentata: da 0,052 euro a 200 euro, fino ad arrivare a 800 euro in caso di recidiva.

(Da avvocati.it del 18.12.2012)