mercoledì 5 dicembre 2012

Diritto alla vincita anche se smarrita schedina

L’eccezione di decadenza ex artt. 10 e 11 del regolamento di cui ai DD.MM. 23 marzo 1963 e 30 luglio 1998 deve essere sollevata tempestivamente entro il termine di cui all’art. 180, comma 2, c.p.c., avendo il contratto di Totocalcio natura privatistica e le preclusioni e decadenze ivi contemplate soggiacciono al regime dettato dall’art. 2969 c.c. sulle eccezioni in senso stretto. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19378/2012.
Il caso. Uno scommettitore conviene in giudizio il CONI chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 240.042.000, oggetto di vincita al Totocalcio. L’uomo dichiara di aver smarrito il tagliando-figlia della schedina, trovandosi nella impossibilità di fatto di provare la propria legittimazione al pagamento, pur fornendo una serie di elementi idonei a dimostrare la sua identificazione con il soggetto effettuante la giocata vincente. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda; decisione, questa, confermata anche dalla Corte d’appello. Il CONI però non ci sta e ricorre per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Per la Cassazione il contratto di concorso a premi del Totocalcio ha natura privatistica e con esso la disponibilità dei diritti in gioco, differentemente, ad esempio, dalle decadenze previste in materia tributaria in ordine all’esercizio dei poteri e alle facoltà del contribuente. E’ così che le decadenze previste dalle norme regolamentari soggiacciano al regime imposto dall’art. 2969 c.c., ossia agli oneri deduttivi ed alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto. Tali eccezioni, pertanto, non essendo rilevabili d’ufficio, dovevano essere dedotte dal CONI, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di cui all’art. 180, secondo comma, c.p.c.; cosa che, invece, non è stata fatta. La Suprema Corte ha quindi concluso per la natura privatistica e contrattuale dei regolamenti in oggetto.

(Da avvocati.it del 4.12.2012)