La Consulta: la Ue non
imponeva l'obbligatorietà della mediaconciliazione
Dal palazzo della Consulta arriva una pietra tombale
sull’obbligatorietà della mediaconciliazione che i sostenitori dell’istituto asserivano
imposta dall’Europa. La suprema Corte, infatti testualmente dice “l'opzione a
favore del modello di mediazione obbligatoria non può trovare fondamento nella
citata disciplina”. Insomma un castello di bugie che crolla come un castello di
carte mentre. La legge di delega al
governo, si legge ancora nella sentenza n. 272, depositata ieri sera, con cui
la Corte Costituzionale, giudica costituzionalmente illegittima
l'obbligatorietà della mediazione civile per eccesso di delega, non esplicita in alcun modo la previsione
del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla
conciliazione. L'eccesso di delega,
scrive la Consulta, “sussiste in relazione al carattere obbligatorio
dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa
procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale delle
controversie”. La norma, ribadisce la Corte Costituzionale, che richiama tutte
le ordinanze di rimessione al Tar del Lazio, “delinea un istituto a carattere
generale, destinato a operare per un numero consistente di controversie, in
relazione alle quali il carattere di obbligatorietà per la mediazione non trova
alcun ancoraggio nella legge delega”. Inoltre, “quanto alla finalità
ispiratrice dell'istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure
alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche
al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va
rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla
sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli
procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari
ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e
migliorare l'accesso alla giustizia”. La Consulta fa poi riferimento alla
disciplina europea in materia, richiamata sia nella Legge delega sia nel
decreto legislativo delegato, per osservare che “l'opzione a favore del modello
di mediazione obbligatoria non può trovare fondamento nella citata disciplina”.
Da qui, per la Corte “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1,
del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli articoli 76 e 77 della
Costituzione”.
Luigi Berliri (da
Mondoprofessionisti del 7.12.2012)