venerdì 7 dicembre 2012

Smascherato il grande imbroglio dell'obbligatorietà


La Consulta: la Ue non imponeva l'obbligatorietà della mediaconciliazione

Dal palazzo della Consulta arriva una pietra tombale sull’obbligatorietà della mediaconciliazione che i sostenitori dell’istituto asserivano imposta dall’Europa. La suprema Corte, infatti testualmente dice “l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria non può trovare fondamento nella citata disciplina”. Insomma un castello di bugie che crolla come un castello di carte mentre.   La legge di delega al governo, si legge ancora nella sentenza n. 272, depositata ieri sera, con cui la Corte Costituzionale, giudica costituzionalmente illegittima l'obbligatorietà della mediazione civile per eccesso di delega,  non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione.  L'eccesso di delega, scrive la Consulta, “sussiste in relazione al carattere obbligatorio dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale delle controversie”. La norma, ribadisce la Corte Costituzionale, che richiama tutte le ordinanze di rimessione al Tar del Lazio, “delinea un istituto a carattere generale, destinato a operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali il carattere di obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega”. Inoltre, “quanto alla finalità ispiratrice dell'istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia”. La Consulta fa poi riferimento alla disciplina europea in materia, richiamata sia nella Legge delega sia nel decreto legislativo delegato, per osservare che “l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria non può trovare fondamento nella citata disciplina”. Da qui, per la Corte “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione”.

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 7.12.2012)