Diritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale
Trib. Milano, sez. XI, ordinanza 22.11.2012
L'ordinanza in rassegna accorda la tutela cautelare al mandante dello spedizioniere che, inavvertitamente e pur avendo conseguito il pagamento della specifica prestazione oggetto dell'incarico (sdoganamento e messa a disposizione di container importati dalla Repubblica Popolare Cinese), fa valere la ritenzione sulla merce accampando l'insolvenza della mandante di pregressi debiti pure effettivamente esistenti.
Il comportamento viene censurato, nel provvedimento cautelare del Tribunale di Milano, sotto un duplice profilo: da un lato infatti non esiste il collegamento funzionale necessario tra il bene ritenuto ed il credito vantato, mancando a monte l'esistenza di un unico vincolo contrattuale che lega le prestazioni insolute a quelle pagate dalla mandante; dall'altro si ravvisa una palese violazione del principio di buona fede, in ragione del fatto che nel caso di specie la merce era stata pagata dalla mandante dietro ampie rassicurazioni sul buon fine dell'operazione, nonostante fosse nota alle parti l'esposizione debitoria pregressa.
Assodata l'esistenza del fumus boni iuris, il Tribunale poi ritiene sussistente il periculum in mora tenuto conto del valore economico della merce e della situazione di difficoltà economica della mandante soggetta alla procedura di concordato preventivo finalizzata alla prosecuzione dell'attività commerciale (come novellata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 (cd. Decreto sviluppo) sul modello del Chapter 11 americano).
(Da Altalex del 3.12.2012. Nota di Pierluigi D'Urso)