domenica 2 dicembre 2012

Falso e appropriazione indebita: lecita sospensione avvocato

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha il potere di disporre in via cautelare la sospensione dall’attività professionale sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19711/2012.
Il caso. Un avvocato veniva processato e condannato in primo grado per i reati di falso ed appropriazione indebita e, in via cautelare, l’Ordine degli Avvocati competente aveva disposto la sospensione dall’esercizio della professione forense. Il legale impugnava il provvedimento innanzi al CNF, senza però ottenere l’annullamento dello stesso. E allora propone ricorso per cassazione, lamentando che la sospensione cautelare era stata adottata solo dopo l’emissione della sentenza penale di condanna, quindi a notevole distanza temporale dei fatti addebitati all’incolpato, senza tener conto inoltre che i fatti non erano gravi e in assenza di qualsiasi esigenza cautelare.
Il giudizio di legittimità. Le Sezioni Unite Civili, nel rigettare il ricorso, ribadiscono un principio già espresso, precisando che il COA «ha il potere di disporre in via cautelare la sospensione dall’attività professionale sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, che rimane riservata al giudice penale».

(Da avvocati.it del 30.11.2012)