Cass. Sez. Lavoro Sent. 20405 del 20.11.2012
Massima
Gli assegni familiari possono essere trasferiti all’erede anche se il de cuius non ha presentato domanda.
1. Questione
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l’Inps, che è stato rigettato; affermando il principio che il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l’ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge.
2. ANF e trasmissione agli eredi
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie bisognose ed attribuito in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro - spetta anche, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel caso di specie, l’Inps ritiene che non sia stato acquisito il diritto all'assegno per non aver presentato domanda in sede amministrativa, indispensabile per l'insorgenza del diritto.
Tale tesi non può essere condivisa. La domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione. La Cassazione civile (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992) ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere.
Inoltre, non va neanche condivisa la teoria secondo cui l'assegno per il nucleo familiare spettante al titolare di pensione ai superstiti perchè inabile avrebbe natura strettamente personale e non sarebbe trasmissibile agli eredi. Non è possibile negare natura patrimoniale all'assegno in questione, avuto riguardo alla sua funzione di integrazione salariale, volta a garantire la retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.), ancorchè rapportata alle condizioni reddituali del complessivo nucleo familiare ed alle condizioni di salute dei suoi componenti, in aderenza alle prescrizioni dell'art. 31 Cost., in favore della famiglia.
Anche con riguardo all'assegno per il nucleo familiare spettante al titolare di pensione ai superstiti affetto da inabilità va dunque confermato il principio secondo cui ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda amministrativa (omissione che di per sè non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica, sorto in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e come tale trasmissibile agli eredi, i quali sono legittimati a far valere detto credito avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius (vedi Cass. n. 3247 del 1992).
Rocchina Staiano (da diritto.it del 3.12.2012)