martedì 13 novembre 2012

Separazione non addebitata se un coniuge tradisce e l'altro abbandona la casa

Violazione dei doveri coniugali rilevante solo nella misura
in cui ha determinato da sola la crisi del matrimonio

La separazione non è addebitabile a nessuno se entrambi i coniugi hanno violato i doveri matrimoniali, uno intrattenendo una relazione extraconiugale e l'altro abbandonando la casa. Infatti sono rilevanti a questi fini solo gli eventi che provocano l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.
Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli che, con la sentenza n. 9945 del 14 settembre 2012, pronunciandosi su una separazione giudiziale ha respinto la reciproca domanda di addebito da parte di una coppia già in crisi da tempo. Lui rimproverava alla moglie una relazione extraconiugale dalla quale, fra l'altro, era nata una bambina. Lei di aver abbandonato la casa familiare.
Compensando le spese processuali e negando alla donna il mantenimento dato che lei lavorava e lui era disoccupato, i giudici hanno chiarito che l'abbandono della casa coniugale costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione in quanto porta alla impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che tale violazione sia stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata o per giusta causa. E ancora, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza da ritenersi, di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Insomma, occorre la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.

Debora Alberici (da cassazione.net)