Cass, civ. sez. VI-3, ordinanza 8.11.2012 n° 19387
La semplice ricevuta del servizio on line della Posta non fa fede della notifica, essendo necessario l'avviso di ricevimento. Lo ha stabilito la Sesta Sezione-3 Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8 novembre 2012, n. 19387.
Per principio generale, come ricordato dai giudici della Terza Sezione Civile, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Di conseguenza, continuano i giudici, l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c.
"In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982” .
Secondo gli ermellini, non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane allegato al ricorso: l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento, come da avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio.
(Da Altalex del 14.11.2012. Nota di Simone Marani)