Maggiorazione ex art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981 - Ambito di applicazione - Indennità per l'occupazione di aree destinate a cantiere e non all'esproprio - Inclusione - Fondamento.
Cassazione Sez. UU., sent. n. 17404 del 12.10.2012
In tema di occupazione finalizzata al programma di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli ai sensi della legge n. 219 del 1981, la disposizione dell'art. 80, sesto comma, nella parte in cui prevede che ai proprietari coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, spettano le indennità stabilite dalla legge n. 385 del 1980 maggiorate del 70 per cento, non vale soltanto per l'occupazione preordinata all'espropriazione dei terreni occupati, ma anche per l'occupazione dei terreni limitrofi temporaneamente occupati per installare strutture di cantiere, atteso che la disposizione stessa riferisce la maggiorazione a "tutte le indennità" previste dalla legge n. 385 e, quindi, non solo alle indennità di espropriazione, ma anche alle indennità di occupazione, che alle prime sono legate dal punto di vista logico ed economico, in ogni caso sussistendo, del resto, la "ratio" di particolare impellenza degli interventi di pubblica utilità, ispiratrice dello speciale regime indennitario.
(Da foroeuropeo.it)