domenica 11 novembre 2012

Legge anticorruzione: le novità

Il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (C. 4434-B) è divenuto legge dello Stato dopo aver ottenuto l’approvazione della Camera dei Deputati. Secondo quanto affermato dal Ministro Paola Severino, i numeri raggiunti in Parlamento “evidenziano l’ampia condivisione del progetto da parte dei soggetti politici che vi hanno contribuito”.
Tale intervento normativo, volto a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.
Ecco le principali novità:
In materia di corruzione, il principale intervento è costituito dalla sostituzione dell’art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio) con la fattispecie di “Corruzione per l’esercizio della funzione”, punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Essa ricomprenderà sia l’ambito applicativo della novellata disposizione, sia le ipotesi corruttive relative all’esercizio della funzione. Sono altresì previsti corposi aumenti di pena per il delitto di Corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p. (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l’ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 4 a 5 anni); per la corruzione propria (la cui pena diviene 4-8 anni rispetto agli attuali 2-5), per il delitto di peculato ex art. 314 c.p. (ove la pena minima passa da 3 a 4 anni) ed infine, per il reato di Abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p., (ove dagli attuali 6 mesi-3 anni si passa ad 1-4 anni).
In tema di concussione si è intervenuti andando a precisare le condotte previste dall’attuale art. 317 c.p., in modo anche da calibrarne il diverso disvalore. Si è così limitato l’ambito operativo dell’art. 317 c.p. alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. metus publicae potestatis. La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni). Le condotte di induzione invece, sono fatte confluire in una nuova fattispecie denominata “Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità”, disciplinata dall’art. 319-quater c.p.. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio ma la punibilità oltre che per costoro è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).
A completamento del sistema di tutela, all’art. 346-bis c.p. viene introdotto il reato di “traffico di influenze illecite”. Esso punisce con la reclusione da 1 a 3 anni sia chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, sia chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell’ufficio, o all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio. In questo modo si realizza una tutela anticipata del buon andamento e dell’imparzialità della p.a., andando a colpire comportamenti eventualmente prodromici all’accordo corruttivo.
Il contrasto al fenomeno corruttivo è attuato anche attraverso il rafforzamento dell’attuale risposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore privato. In questo senso viene modificato l’art. 2635 c.c., che punisce con la reclusione da 1 a 3 anni la “Corruzione tra privati”. In primis viene ampliato l’elenco dei soggetti attivi che, accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ricomprende coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Introdotta la procedibilità d’ufficio nell’ipotesi in cui vi sia una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi e prevista infine la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità, non solo ai soggetti attivi, ma anche ai terzi. Da segnalare inoltre l’inserimento dell’art. 2635 c.c. tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/01, posto che, chi dà o promette denaro o altra utilità ben potrà agire nell’interesse dell’ente di appartenenza.
Interessante anche la modifica in materia di pene accessorie e confisca. Per quanto attiene al primo aspetto, è stato ampliato il catalogo delle ipotesi di reato previste dall’art. 317-bis c.p., alla cui condanna consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ai delitti di peculato e concussione oggi contemplati nella norma, si affiancano così ora le figure di corruzione propria e in atti giudiziari. Sul fronte della confisca invece, si opera una modifica all’art. 322-ter c.p. ove, rispetto alla confisca per equivalente, in relazione a fattispecie diverse dalla corruzione attiva richiamata nel secondo comma dell’art. 322-ter c.p., si fa attualmente riferimento al solo prezzo e non anche al profitto, allineando così pienamente la disciplina interna al diritto dell’Unione Europea.
La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della pubblica amministrazione. Oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione debba adottare ed aggiornare annualmente precisi “piani anticorruzione”. Spetta al “responsabile della corruzione” (dirigente di prima fascia) predisporre ed attuare al meglio tali piani, adottando opportune misure organizzative e meccanismi di prevenzione ad hoc. Nell’ipotesi di commissione del reato di corruzione all’interno dell’amministrazione in cui opera, questi risponderà per danno erariale e per danno all’immagine della p.a..
Significativa infine la previsione secondo cui coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non possono far parte di commissioni giudicatrici, non possono essere assegnati agli uffici che gestiscono risorse finanziarie e non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici.

(Da Altalex dell'8.11.2012. Articolo di Valentina Zinzio)