Cass. Pen. Sent. n. 40683 del 9.11.2011
Con la sentenza di patteggiamento sulla pena devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto.
Infatti il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 1 è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicchè con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, per sua natura, non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, ma consegue di diritto alla pronuncia della sentenza in discorso che, per legge, è equiparata alla sentenza di condanna.
(Da overlex.com)