lunedì 12 dicembre 2011

Azione giudiziale contro avvocato e deontologia

Cass. civ., Sez. Un., Sent. 5.12.2011, n. 25930

L'art. 22 del Codice Deontologico Forense deve essere interpretato restrittivamente, attribuendo ad una categoria di cittadini, ovvero agli avvocati, un diritto ad essere preavvisati delle altrui iniziative giudiziarie non riconosciuto alla generalità dei consociati.
È, tuttavia, necessario che l'azione giudiziale promossa si riferisca a fatti attinenti all'esercizio della professione.
Ciò detto, non può ritenersi tale un'attività (nella specie consistente nella gestione di un patrimonio) per la quale non è richiesta l'iscrizione all'albo degli avvocati e che il professionista si trovi ad espletare anche con altre persone non in possesso del titolo di avvocati.

(Da telediritto.it del 10.12.2011)