Corte Giustizia UE, Sez. II, sent. 17.11.2011 n. C-454
Il commercio elettronico e le vendite “cross selling” (vendita incrociata) sono strumenti di marketing che le nuove tecnologie stanno diffondendo sempre di più tra le aziende più piccole, di conseguenza anche il fenomeno dell’introduzione irregolare di merci sul territorio doganale dell’Unione Europea è in continua crescita. L’art. 202, n. 3, punto secondo, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un “codice doganale comunitario”, prevede che l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione, per tale motivo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea si preannuncia innovativa e con pesanti ripercussioni sul mercato europeo.
L’importante pronuncia parte dal caso di un cittadino tedesco che metteva all’asta articoli originari della Cina, sulla piattaforma Internet eBay sulla quale gestiva due negozi on‑line, agendo in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita di tali merci e incassandone il corrispettivo. Il fornitore cinese provvedeva alla fissazione dei prezzi e alla fornitura delle merci per posta, direttamente agli acquirenti residenti in Germania. Le merci venivano consegnate a tali acquirenti senza essere state presentate alla dogana e senza il prelievo dei dazi all’importazione, apparentemente a causa di errate indicazioni comunicate da tale fornitore con riferimento al contenuto e al valore della spedizione.
La Corte ha così osservato che, una persona che funga da intermediaria per la conclusione di contratti di compravendita debba sapere che la consegna di merci provenienti da uno Stato terzo e destinati all’Unione fa sorgere l’obbligo di assolvimento di dazi all’importazione. L’intermediario non ha compiuto tutti i passi che, dal medesimo potevano essere ragionevolmente attesi per garantire che le merci di cui trattasi non sarebbero state introdotte irregolarmente e, segnatamente, informare il fornitore del proprio obbligo di dichiararle in dogana.
(Da Altalex del 5.12.2011. Nota di Cesira Cruciali)