Precetto valido anche per le somme non ancora scadute. Stop ai ritardi sul mantenimento. Il coniuge obbligato all'assegno deve infatti versarlo entro le scadenze altrimenti rischia di dover corrispondere anche gli interessi sugli interessi legali. Non solo. Il precetto è valido anche se antecedente a somme non ancora scadute.
A questi importanti principi è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25861 del 2 dicembre 2011, ha dato ragione a una donna che aveva adito le autorità ottenendo un precetto nei confronti dell'ex marito in ritardo con i pagamenti per il mantenimento.
L'atto, fra l'altro, era stato notificato i primi di marzo e anche in relazione alla mensilità non ancora scaduta. L'uomo si era opposto e il giudice di pace aveva annullato l' "ordine di pagamento". Poi il Tribunale di Venezia aveva ribaltato la decisione. Contro la pronuncia di secondo grado lui ha fatto ricorso in Cassazione contestando la somma e lo ha vinto solo sul fronte delle spese legali.
Sul resto gli Ermellini hanno confermato: è lecito, ha stabilito il Collegio di legittimità, spiccare il precetto in relazione a mensilità non ancora scadute. Ciò perché «il Tribunale di Venezia ha adeguatamente motivato la statuizione, adducendo la maturazione anticipata del credito portato dal decreto del Tribunale di Palermo, in considerazione delle finalità di mantenimento cui il contributo era destinato, che lo rende altresì insuscettibile di frazionamento».
E poi ancora, è possibile chiedere gli interessi anatocistici. In proposito Piazza Cavour ha sancito che «premesso che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell'art. 1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile, si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi, inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un'ordinaria domanda di condanna».
Debora Alberici (da cassazione.net)