"L'accertamento del diritto del coniuge all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio". Tutto ciò anche se la donna divorziata ha nel frattempo ereditato una discreta fortuna in termini di immobili.
Questi i fatti: il tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di una coppia, respingendo la domanda dell'ex moglie di determinazione di contributo al mantenimento e di versamento di quota tfr. La decisione viene impugnata dalla donna: la Corte di appello ne riforma il contenuto dopo aver verificato una significativa sproporzione tra i redditi degli ex coniugi. Oltre all'assegno mensile, viene disposto a favore della donna il diritto a percepire la quota del 40% dell'importo liquidato a titolo di tfr.
A questo punto è l'ex marito a rivendicare le proprie ragioni presentando un ulteriore ricorso in Cassazione: tra i motivi addotti a propria difesa, "la reale mancanza di incidenza del detto assegno sul tenore di vita della donna, attesa la consistenza del reddito dalla stessa percepito nonché quella del suo patrimonio immobiliare, fra l'altro arricchito dalla qualità di erede della madre defunta".
E qui torniamo alla citazione iniziale: nonostante le acquisizione immobiliari della ex moglie la Corte ha rilevato il perdurare di una significativa sproporzione tra i redditi delle parti così come ricavato in maniera oggettiva dalla dichiarazione fiscale di entrambi. A ciò, va aggiunto, che non è stato neanche preso in considerazione dalla Corte, come motivo valido per negare l'assegno e la quota di tfr, il fatto che le figlie fossero ormai diventati indipendenti. Anche al netto della nuova acquisizione ereditaria dell'ex moglie, risulta che l'uomo avrebbe mantenuto la disponibilità di "quasi il doppio delle risorse su cui può contare l'appellante".
Alberta Perolo (da famigliacristiana.it dell’1.12.2011)