Cass. Civ. Sez. III, Sent. 14,11,2011 n. 23761
Se a causa di un incidente stradale l'avvocato rimane bloccato per un mese non ha diritto al risarcimento per i potenziali mancati guadagni. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2011, n. 23761.
Il caso vedeva un avvocato impossibilitato ad esercitare la propria attività professionale, per oltre 30 giorni, a causa di un sinistro stradale. La sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, però, veniva respinta dai giudici del merito in quanto il riconoscimento di quel danno non poteva discendere automaticamente dall'accertata esistenza di un'invalidità temporanea. In particolare, secondo i giudici di secondo grado si doveva escludere un'apprezzabile contrazione della possibilità di lavoro e di guadagno, poiché per i liberi professionisti l'invalidità temporanea può comportare solo un mero differimento temporale dell'esecuzione delle prestazioni.
Principio confermato anche dal giudice nomofilattico, secondo il quale, nel caso di specie, dall’accertata esistenza di una invalidità temporanea, peraltro protrattasi per soli 17 giorni oltre la ripresa dell’attività giurisdizionale all’esito del “periodo feriale”, non poteva “automaticamente” discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado esso era stato escluso, non avendo l’attore allegato le circostanze di fatto “idonee ad autorizzare l’ammissione delle ragionevoli presunzioni” idonee al riconoscimento della voce di danno in questione.
Come confermato dall'orientamento dominante in giurisprudenza di legittimitò, tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.
Riproponendo le parole della Suprema Corte "In altri termini, mentre l’invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte".
Solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, potendo essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.
(Da Altalex del 18.11.2011. Nota di Simone Marani)