martedì 20 dicembre 2011

Decreto Legge Severino, lo schema sulla Giustizia

CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina della mediazione)

    Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a)        all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”;

b)        all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,».


Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda». 


Art. 15.
(Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».


Art. 16.
(Proroga dei magistrati onorari)

1.  Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2.  I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.


Art. 17.
(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco».


Art. 18.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Da facebook.com – associazione nazionale forense)