Con la crisi più che mai i promotori finanziari diventano figure di riferimento per i risparmiatori all'interno della banca: la fiducia riposta nei loro confronti dovrebbe essere una garanzia per investimenti sicuri. Ma non funziona sempre così. Come nel caso arrivato in Cassazione, chiamata a intervenire sul caso di un investitore che dichiara di aver firmato alcuni moduli relativi a vari fondi e di aver versato a un promotore finanziario di un importante gruppo bancario la somma di 325.000 euro. Successivamente all'operazione, però, l'uomo scopre che quei soldi alla banca non sono mai stati registrati. Dove sono spariti? E quali responsabilità ricadono sulla banca? L'investitore ricorre in tribunale e trascina in giudizio, oltre al promotore finanziario, anche la banca chiedendone la condanna al pagamento della somma versata con l'aggiunta di interessi e al netto della rivalutazione. I giudici accolgono la richiesta contro cui la banca fa ricorso fino ad arrivare in Cassazione. Rifacendosi a un indirizzo ormai consolidato, dettato dalla Consob "in ordine alle regole che i promotori devono osservare (ndr. le banche) nel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre a obblighi di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore". E ancora: "Né il fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal cliente può mutare la funzione di quelle regole e trasformarle, da obbligo di comportamento del promotore in un onere di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolva in un addebito di colpa concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall'altrui atto illecito". L'intermediario deve essere responsabilizzato nella tutela del risparmiatore così come la Cassazione, già in precedenza, si era ripetutamente premurata di sottolineare: "In tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento ex art. 1227". La banca, dunque, risponde in solido e per intero rispetto ai soldi "spariti" finiti nelle mani del promotore finanziario.
Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 29.11.2011)