lunedì 28 luglio 2014

Ricorso Cassazione: requisiti minimi esposizione fatto

Cass. Civ., ord. 9.6.2014 n° 12936

Il ricorso in Cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica nello stesso i motivi di appello.

Così ha statuito la Suprema Corte, Sezione VI Civile, nell’ordinanza 15 aprile 2014, n. 12936.

Nel caso in oggetto, il ricorrente ha proposto impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ., in relazione all'art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso una sentenza del Tribunale di Bergamo.

Il suddetto ricorso trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 3. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che il ricorrente non solo avesse omesso di riassumere i contenuti della sentenza di primo grado, ma che avesse anche tralasciato qualsiasi indicazione relativamente al giudizio di appello. In effetti, l’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso, è apparsa insufficiente ed inidonea a soddisfare la funzione riassuntiva sottesa alla previsione ex art. 366 cod. proc. civ., n. 3, in quanto non è stata garantita la regolare e completa instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11653).

Tra l’altro,  detto requisito serve a consentire alla Corte di cassazione, in relazione ai motivi proposti, di avere una completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti, senza dover ricorrere ad altre fonti processuali.

Pertanto, per adempiere all'onere di cui all'art. 366, n. 3 cit., parte ricorrente avrebbe dovuto fornire una sommaria esposizione dello svolgimento del processo con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, puntualizzando la tempestiva proposizione dell'impugnazione e l'oggetto dei motivi di doglianza, trattandosi di requisiti fondamentali per l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex artt. 348 ter e 360 cod. proc. civ. Inoltre nel ricorso in esame, manca, oltre ad una sintesi della motivazione della decisione impugnata, ed a qualsiasi indicazione della data di proposizione dell'appello e dei motivi proposti, anche deposito, unitamente al ricorso, dell'atto di appello.

Alla luce delle suddette argomentazioni, a seguito della discussione tenutasi in Camera di consiglio, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.


(Da Altalex del 22.7.2014. Nota di Maria Elena Bagnato)