Cass. Civ., ord. 9.6.2014 n° 12936
Il
ricorso in Cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica nello stesso
i motivi di appello.
Così
ha statuito la Suprema
Corte, Sezione VI Civile, nell’ordinanza 15 aprile 2014, n.
12936.
Nel
caso in oggetto, il ricorrente ha proposto impugnazione ex art. 360 cod. proc.
civ., in relazione all'art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso una sentenza del
Tribunale di Bergamo.
Il
suddetto ricorso trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per
inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 3. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour
hanno ritenuto che il ricorrente non solo avesse omesso di riassumere i
contenuti della sentenza di primo grado, ma che avesse anche tralasciato
qualsiasi indicazione relativamente al giudizio di appello. In effetti,
l’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso, è apparsa insufficiente
ed inidonea a soddisfare la funzione riassuntiva sottesa alla previsione ex
art. 366 cod. proc. civ., n. 3,
in quanto non è stata garantita la regolare e completa
instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2006, n.
11653).
Tra
l’altro, detto requisito serve a
consentire alla Corte di cassazione, in relazione ai motivi proposti, di avere
una completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del
processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti, senza dover ricorrere
ad altre fonti processuali.
Pertanto,
per adempiere all'onere di cui all'art. 366, n. 3 cit., parte ricorrente
avrebbe dovuto fornire una sommaria esposizione dello svolgimento del processo
con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, puntualizzando la tempestiva
proposizione dell'impugnazione e l'oggetto dei motivi di doglianza, trattandosi
di requisiti fondamentali per l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex
artt. 348 ter e 360 cod. proc. civ. Inoltre nel ricorso in esame, manca, oltre
ad una sintesi della motivazione della decisione impugnata, ed a qualsiasi
indicazione della data di proposizione dell'appello e dei motivi proposti,
anche deposito, unitamente al ricorso, dell'atto di appello.
Alla
luce delle suddette argomentazioni, a seguito della discussione tenutasi in
Camera di consiglio, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, con
compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
(Da Altalex del
22.7.2014. Nota di Maria Elena Bagnato)