Cass. Civ., sez. VI, ord. 3.7.2014 n°
15186
Competente
a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge n. 898 del 1970 - nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n.
80 del 2005 - quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte
Costituzionale, è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge
convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza
previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge. Tale il
principio di diritto espressamente enunciato nell'interesse della legge ex art.
363 cod. proc. civ. dalla Suprema Corte in una recente ordinanza.
Nel
caso in esame, il giudice di legittimità ha comunque dichiarato inammissibile -
non integrando il provvedimento de quo una pronunzia sulla competenza
impugnabile con il regolamento di competenza - il ricorso proposto da un
coniuge avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, nell'ambito di un
giudizio di divorzio, aveva disposto la riduzione dell'assegno di separazione a
carico dell'altro coniuge. Questa Corte, precisa l'ordinanza in epigrafe, ha
già avuto modo di occuparsi della richiamata pronuncia del giudice delle leggi
per escluderne l'applicazione estensiva alla diversa fattispecie della
separazione personale dei coniugi, non avendo invece avuto ancora occasione di
fare applicazione della stessa con riferimento al giudizio di divorzio,
direttamente da essa contemplato. L'espunzione dal testo dell'art. 4, comma 1,
della legge citata delle parole “.. del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza..”, per effetto della declaratoria di
incostituzionalità, conclude la
Cassazione, impone di considerare quale unico criterio di
collegamento previsto in via principale nella medesima disposizione quello
della residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri
ivi pure previsti in via subordinata.
(Da Altalex
dell’8.7.2014. Nota tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)