Cass.
Pen., sez. IV, sent. 10.6.2014 n° 24531
In
caso di sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi, contemplato dall'art. 189
cod. strad., non sussiste solo nel caso in cui sia necessario prestare assistenza
alle persone coinvolte, ma anche per fornire agli agenti intervenuti le
indicazioni necessarie alla ricostruzione del sinistro, comprese le proprie
generalità.
E'
quanto emerge dalla sentenza 10 giugno 2014, n. 24531 della Quarta Sezione
Penale della Corte di Cassazione.
Come
ricordato dagli ermellini, ai fini della configurabilità del reato di cui
all'articolo 189, comma 6, codice della strada, che punisce l'utente della
strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal
solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale.
Il
reato in esame è ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui
comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle
persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l'assistenza
necessaria), ma si sia allontanata prima dell'arrivo degli appartenenti agli
organi di polizia preposti all'accertamento dell'esistenza di eventuali reati o
comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.
Lo
scopo della norma, infatti, "è ravvisabile non solo nell'esigenza di
soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza
alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente
dall'esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in
quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione
dell'incidente, onde l'obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi
all'identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo dell'incidente da
parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l'incidente ai fini
dell'eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di
conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie".
Ciò
premesso, nella fattispecie è stato escluso che potesse ritenersi ottemperato
l'obbligo di fermarsi nella condotta dell'imputato, il quale, dopo una sosta
assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, si era
repentinamente allontanato, senza attendere l'arrivo degli organi di polizia e
senza fornire alla controparte le proprie generalità.
(Da Altalex
dell’1.7.2014. Nota di Simone Marani)