lunedì 21 luglio 2014

Obbligo di fermarsi per ricostruire modalità sinistro

Cass. Pen., sez. IV, sent. 10.6.2014 n° 24531

In caso di sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi, contemplato dall'art. 189 cod. strad., non sussiste solo nel caso in cui sia necessario prestare assistenza alle persone coinvolte, ma anche per fornire agli agenti intervenuti le indicazioni necessarie alla ricostruzione del sinistro, comprese le proprie generalità.

E' quanto emerge dalla sentenza 10 giugno 2014, n. 24531 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Come ricordato dagli ermellini, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 189, comma 6, codice della strada, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale.

Il reato in esame è ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l'assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell'arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all'accertamento dell'esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.

Lo scopo della norma, infatti, "è ravvisabile non solo nell'esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente dall'esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell'incidente, onde l'obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all'identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo dell'incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l'incidente ai fini dell'eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie".

Ciò premesso, nella fattispecie è stato escluso che potesse ritenersi ottemperato l'obbligo di fermarsi nella condotta dell'imputato, il quale, dopo una sosta assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, si era repentinamente allontanato, senza attendere l'arrivo degli organi di polizia e senza fornire alla controparte le proprie generalità.


(Da Altalex dell’1.7.2014. Nota di Simone Marani)