Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 10947 del 19.5.2014
Devono
ritenersi configurati il trattamento e la conservazione illeciti di dati
sensibili laddove nel bonifico bancario da parte dell’ente erogatore e
dell’istituto di credito qualora nella disposizione effettuata la causale
contiene un riferimento all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 in favore
degli emotrasfusi danneggiati, costituendo detto richiamo una violazione della
privacy dell’interessato. Secondo le indicazioni dell’ art. 22, infatti, ente
erogatore e Banca avrebbero dovuto rispettivamente diffondere e conservare i
dati stessi, utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili.
Come
è noto "dati sensibili" sono quelli idonei a manifestare lo stato di
salute, gli orientamenti sessuali, politici di una persona. Il trattamento di
tali dati impone l'adozione di speciali cautele, tra le quali il divieto di
diffusione e di comunicazione a terzi. Appare del tutto evidente che l'indicazione
ed il palesamento della causale del bonifico effettuato in favore di soggetto
danneggiato da emotrasfusione di plasma infetto costituisce di per sè
diffusione di tale dato, ciò che costituisce illecito trattamento.
(Da e-glossa.it del
22.7.2014 - Commento di Daniele Minussi)