Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 22989 del 9.10.2013
Il
venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che
aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non
comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la
servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del
soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice eccezione di
estinzione della servitù (come avvenuto nella specie) per paralizzare la actio
confessoria diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù
coattiva.
Nel
caso di specie la sussistenza della servitù di passaggio era stata sottoposta
alla condizione risolutiva il cui evento era costituito dalla eventuale
sopravvenuta cessazione dell'interclusione del fondo in riferimento alla
realizzazione di una strada che avrebbe dovuto consentire l'accesso al fondo
sul lato nord.
Daniele Minussi (da
e-glossa.it del 13.7.2014)