giovedì 10 aprile 2014

Responsabile ginecologo che interviene in ritardo per cesareo

Nessuna possibilità di essere salvato, in virtù delle prescrizioni contenute nella Legge n. 189/2012, di conversione del decreto Balduzzi,  dalla responsabilità per omicidio colposo al sanitario, il quale viola le leges artis, che prescrivono di ricorrere al parto cesareo in caso di brachicardia del feto.
A deciderlo sono i giudici della Cassazione con la sentenza n. 15495 del 7 aprile 2014 che respinge il ricorso del ginecologo contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità non può rientrare nell’ambito della abolitio criminis operata dalla novella del 2012, che restringe la punibilità ex art. 589 del codice penale

ai soli casi in cui risulti manifesto il mancato rispetto delle linee guida nei protocolli terapeutici, salvando le condotte di chi si è attenuto alle leges artis e di chi è imputabile unicamente per colpa lieve.

Non è questa l’ipotesi descritta nel ricorso, però, dicono i giudici, avendo il medico causato la morte del feto per aver posto in essere  tardivamente i meccanismi d’urgenza per l’esecuzione del cesareo; inoltre, le linee guida nazionali ed internazionali raccomandano, nel caso di brachicardia, di intervenire subito chirurgicamente.

Invece, i tracciati hanno segnalato la sofferenza fetale per oltre due ore e trentacinque minuti, mentre il fatto che la donna fosse alla sua prima esperienza di parto, la posizione del feto e l’andamento del ritmo cardiaco avrebbero imposto di attivarsi senza indugio.

Correttamente, quindi, conclude la Cassazione, la Corte territoriale aveva ritenuto che «la condotta omissiva del professionista integrasse uno specifico profilo di colpa per imperizia, anche in riferimento alla mancata osservanza delle linee guida disciplinanti lo specifico settore di attività; con la precisazione che il grado della colpa risultava di particolare gravità, stante la protratta durata temporale della condotta omissiva da parte dello specialista, rispetto al comportamento di elezione, che risultava imposto dalle regole tecniche».

Pertanto, nel caso di specie non è stato possibile applicare alcuna abolitio criminis per la mancata aderenza del medico alle linee guida e per l’assenza della colpa lieve.


Lucia Nacciarone (da diritto.it del 10.4.2014)