Nessuna
possibilità di essere salvato, in virtù delle prescrizioni contenute nella
Legge n. 189/2012, di conversione del decreto Balduzzi, dalla responsabilità per omicidio colposo al
sanitario, il quale viola le leges artis, che prescrivono di ricorrere al parto
cesareo in caso di brachicardia del feto.
A
deciderlo sono i giudici della Cassazione con la sentenza n. 15495 del 7 aprile
2014 che respinge il ricorso del ginecologo contro il giudizio di colpevolezza
della Corte d’appello.
Il
caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità non può rientrare
nell’ambito della abolitio criminis operata dalla novella del 2012, che
restringe la punibilità ex art. 589 del codice penale
ai
soli casi in cui risulti manifesto il mancato rispetto delle linee guida nei
protocolli terapeutici, salvando le condotte di chi si è attenuto alle leges
artis e di chi è imputabile unicamente per colpa lieve.
Non
è questa l’ipotesi descritta nel ricorso, però, dicono i giudici, avendo il
medico causato la morte del feto per aver posto in essere tardivamente i meccanismi d’urgenza per
l’esecuzione del cesareo; inoltre, le linee guida nazionali ed internazionali
raccomandano, nel caso di brachicardia, di intervenire subito chirurgicamente.
Invece,
i tracciati hanno segnalato la sofferenza fetale per oltre due ore e
trentacinque minuti, mentre il fatto che la donna fosse alla sua prima
esperienza di parto, la posizione del feto e l’andamento del ritmo cardiaco avrebbero
imposto di attivarsi senza indugio.
Correttamente,
quindi, conclude la
Cassazione, la
Corte territoriale aveva ritenuto che «la condotta omissiva
del professionista integrasse uno specifico profilo di colpa per imperizia,
anche in riferimento alla mancata osservanza delle linee guida disciplinanti lo
specifico settore di attività; con la precisazione che il grado della colpa
risultava di particolare gravità, stante la protratta durata temporale della
condotta omissiva da parte dello specialista, rispetto al comportamento di
elezione, che risultava imposto dalle regole tecniche».
Pertanto,
nel caso di specie non è stato possibile applicare alcuna abolitio criminis per
la mancata aderenza del medico alle linee guida e per l’assenza della colpa
lieve.
Lucia Nacciarone (da
diritto.it del 10.4.2014)