Sono
stati pubblicati ieri i regolamenti attuativi della legge forense (247/2012)
destinati a ridisegnare il sistema disciplinare degli avvocati sulla base delle
previsioni del nuovo ordinamento professionale.
I
due regolamenti, di competenza del Consiglio Nazionale Forense, sono pubblicati
nella sezione del sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it dedicata
ai regolamenti CNF in vigore.
(http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/diario-della-riforma-forense/regolamenti-cnf---ordinamento-forense.html)
Il
primo regolamento, n. 1/2014, reca norme in materia di Elezione dei componenti
dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), i nuovi organismi disciplinari
istituiti su base distrettuale. Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile
prossimo.
Il
secondo regolamento, n. 2/2014, disciplina il Procedimento disciplinare dinanzi
ai CDD ed entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Il
nuovo sistema disciplinare introdotto dalla legge professionale forense va
nella direzione di affermare la imparzialità dell’organo giudicante, eliminando
ogni connessione tra eletto ed elettore e di promuovere un sistema di controllo
disciplinare efficiente, imparziale, e garantito. Elezioni dei componenti dei Consigli
distrettuali di disciplina. Il regolamento disciplina le operazioni elettorali
e stabilisce anche i termini per le prime elezioni in modo che i CDD siano
pienamente operativi dal primo gennaio 2015. Elemento caratterizzante il
sistema elettorale è l’assoluta elisione del legame tra eletto ed elettore che
consegue al fatto che ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri
iscritti che con gli altri provenienti dagli altri Consigli dell’Ordine
costituiranno l’organismo amministrativo disciplinare su base distrettuale. Tra
l’altro i consiglieri distrettuali non potranno prendere parte alle sezioni
giudicanti quando l’incolpato è iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine dal
quale sono eletti. Nella composizione
dei CDD dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere, pena la invalidità
delle elezioni; tale principio viene tutelato anche con la previsione che il
limite delle preferenze (2/3 degli eligendi) possa essere superato nella sola
ipotesi in cui i voti siano destinati ad entrambi i generi. I CDD rimangono in carica 4 anni e i
componenti per non più di due mandati. Sono stabilite incompatibilità tra la
carica di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di consigliere circondariale
o nazionale una volta a regime il sistema. Possono candidarsi tutti gli
avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno 5 anni, che non abbiamo
condanne definitive superiori all’avvertimento o comunque non definitive
superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti. La
candidatura si avanza con una dichiarazione presso il proprio Consiglio
dell’Ordine, entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Data che dovrà essere
unica nel distretto. Il regolamento disciplina anche i tempi della prima
elezione, per permettere che al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore
del nuovo sistema disciplinare disegnato dalla legge 247, i CDD siano insediati
e operanti. A tale scopo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale
in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del
distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle
operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in
tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30
settembre 2014. Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio al nuovo
regime dei procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, il
regolamento prescrive il trasferimenti dai Consigli dell’Ordine al CDD, con
comunicazione all’incolpato. Procedimento disciplinare: Per il “processo”
disciplinare imparzialità e garanzie. Imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa: è tra questi due principi costituzionali che si snoda il nuovo
procedimento per l’accertamento di un eventuale illecito disciplinare a carico
di un avvocato, secondo il testo del regolamento n. 2/2014, pubblicato ieri e
che entrerà in vigore il primo gennaio 2015. La prima previsione funzionale
alla imparzialità è quella che stabilisce che delle sezioni giudicanti
all’interno del Consiglio distrettuale di disciplina non possa far parte alcun
consigliere proveniente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza
dell’incolpato. Sono inoltre previsti
criteri oggettivi e non discrezionali per la formazione delle singole sezioni
giudicanti così da salvaguardare, grazie alla loro predeterminazione rigorosa,
il principio di precostituzione del “giudice disciplinare”. Il regolamento,
dopo aver stabilito i criteri di determinazione della competenza e i casi di
astensione e ricusazione dei giudici disciplinari, disciplina il procedimento,
che si snoda nelle fasi istruttoria preliminare, istruttoria, dibattimentale e
decisionale. In tutte le fasi è posta molta attenzione al diritto di difesa
dell’incolpato, che dovrà essere sempre tempestivamente informato delle
attività a suo carico e che in ogni momento della fase istruttoria potrà
accedere agli atti, dedurre prove e indicare elementi a proprio favore.
Attenzione è posta anche alla celerità del procedimento, con la previsione dei
termini massimi entro cui andrà completata l’istruttoria a cura del consigliere
incaricato e depositata la motivazione della decisione disciplinare. Il regolamento richiama la previsione della
legge 247 nello stabilire i casi in cui il CDD può disporre la sospensione
cautelare dell’avvocato incolpato. Contro la decisione disciplinare è ammesso
ricorso al Cnf nel termine di 30 giorni dalla notificazione, da parte
dell’incolpato, del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, del procuratore
della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d’Appello. Decorsi i
termini per l’impugnazione senza che questa venga presentata, la decisione è
esecutiva a cura del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Il regolamento
disciplina anche alcuni poteri “ispettivi” in capo al Cnf, per favorire il più
ampio e corretto esercizio della potestà disciplinare.
(Da Mondoprofessionisti
dell’1.4.2014)