Con
la sentenza n. 106 del 22 aprile 2014 i giudici costituzionali hanno dichiarato
illegittimo l’articolo 69, comma 4, del codice penale, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 609 bis, comma 3,
del codice penale (violenza sessuale di minore gravità) sulla recidiva
reiterata.
Nel
caso sottoposto all’attenzione della Corte l’imputato, reo di aver cercato
ripetutamente contatti con l’ex moglie in un momento in cui la donna non era
predisposta, non aveva precedenti per reati di natura sessuale, in assenza di
recidiva specifica. Aveva precedenti, si, ma per illeciti di altro tipo.
Nella
specie quindi il divieto di prevalenza era risultato incongruo, configurando
addirittura una violazione del principio di proporzionalità della pena.
Precisano,
infatti, i giudici della Consulta, che in conseguenza della modifica introdotta
dalla legge 251/2005 anche fatti di minima entità verrebbero ad essere
irragionevolmente sanzionati con la stessa pena di cui al primo comma
dell’articolo 609 bis del codice penale, prevista per la violenza sessuale più
grave: pertanto, è necessario distinguere le condotte che aggrediscono lo
stesso bene giuridico sì, ma con modalità estremamente diverse e arrecando un
differente danno alla vittima. E ciò si può farlo abolendo il divieto di
prevalenza.
Lucia Nacciarone (da
diritto.it del 28.4.2014)