In
conseguenza delle modifiche apportate
dalla L. 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014) alla disciplina
dell’istituto della mediazione tributaria (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992),
l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 2 aprile 2014, ha riscritto le
avvertenze relative alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del
ricorso.
In
particolare, nel provvedimento citato si ricorda che:
1)
per le controversie di valore superiore ad euro 20.000, il contribuente deve
presentare istanza di reclamo/mediazione all’Agenzia delle Entrate, pena
l’improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria. La proposizione del
reclamo, a seguito dell’intervento modificativo, è infatti prevista come condizione
di procedibilità del ricorso e non più come condizione di ammissibilità dello
stesso;
2)
la presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione comporta la sospensione per
90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto
impugnato. La sospensione, peraltro, non si applica in caso di improcedibilità
del reclamo;
3)
qualora il suddetto termine dovesse decorrere senza che vi sia stato
accoglimento del reclamo o senza che sia stato formalizzato un accordo di
mediazione, la sospensione viene meno e, per il relativo periodo,sono dovuti
gli interessi previsti dalla singole leggi d’imposta;
4)
con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di mediazione
(90 giorni dalla presentazione del reclamo) viene prevista l’applicabilità allo
stesso delle disposizioni sui termini processuali (computo e sospensione
feriale);
5)
l’istanza di reclamo/mediazione deve essere intestata e notificata alla
Direzione che ha emesso il ruolo;
6)
nell’istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso.
Lilla Laperuta (da
diritto.it del 9.4.2014)