Dopo
le aperture di Cedu e Cassazione, si può consentire la registrazione
all’anagrafe che ha valore soltanto «certificativo e di pubblicità» di un atto
valido di per sé. Ma la
Procura annuncia l’appello
Il
matrimonio civile contratto all’estero ben può essere trascritto in Italia perché
«non contrario all’ordine pubblico» dopo le ultime aperture di Strasburgo: in
ogni caso la registrazione all’anagrafe che ha valore soltanto «certificativo e
di pubblicità» di un atto valido di per sé. Lo sostiene l’ordinanza del
tribunale di Grosseto (giudice Paolo Cesare Ottati), che ordina all’ufficiale
dello stato civile del Comune di trascrivere le nozze gay di una coppia di
uomini celebrate a New York il 6 dicembre 2012. La Procura ha annunciato
l’appello.
Tempus regit actum
Accolta
la domanda delle coppia toscana difesa dall’avvocato Claudio Boccini. La Corte europea dei diritti
dell’uomo con la sentenza 24 giugno 2010 ha affermato che «il diritto al matrimonio
riconosciuto dall’articolo 12 della Cedu ha acquisito un nuovo e più ampio
contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello
stesso sesso» e la stessa Cassazione ha riconosciuto con la sentenza 4184/12
che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero
non è in qualche modo inesistente per lo Stato italiano (cfr. “I matrimoni
omosex “esistono” ma non si possono trascrivere: gli effetti Cedu sulla
giurisprudenza” e “Coppie gay: sì al diritto alla vita familiare, no alla
trascrizione delle nozze celebrate all’estero”, pubblicati il 16 marzo 2012).
Secondo il giudice, sia pure implicitamente, la Suprema corte avrebbe
anche riconosciuto come il matrimonio gay contratto all’estero non è contrario
all’ordine pubblico (e ciò nella seconda parte della motivazione della sentenza
4184/12). E ciò proprio per le aperture della Cedu nei confronti delle nozze
fra persone dello stesso sesso. In realtà, osserva il giudice, dagli articoli
da 84 a
88 Cc non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle
condizioni necessarie per contrarre matrimonio. Mentre l’articolo 27 della
legge 218/95 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per
contrarre matrimonio di cui alla sezione 1 del capo terzo - del titolo VI dei
libro primo Cc. Insomma: il matrimonio celebrato all’estero è considerato
valido nel luogo dove risulta contratto e, almeno a quanto risulta dal
provvedimento, nel nostro ordinamento, non c’è alcun ulteriore e diverso
impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di
matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge
straniera. Vale il principio tempus regit actum. Staremo a vedere.
Dario Ferrara (da cassazione.net)