martedì 15 aprile 2014

Nozze gay all’estero trascrivibili in Italia, non contrarie all’ordine pubblico

Dopo le aperture di Cedu e Cassazione, si può consentire la registrazione all’anagrafe che ha valore soltanto «certificativo e di pubblicità» di un atto valido di per sé. Ma la Procura annuncia l’appello
Il matrimonio civile contratto all’estero ben può essere trascritto in Italia perché «non contrario all’ordine pubblico» dopo le ultime aperture di Strasburgo: in ogni caso la registrazione all’anagrafe che ha valore soltanto «certificativo e di pubblicità» di un atto valido di per sé. Lo sostiene l’ordinanza del tribunale di Grosseto (giudice Paolo Cesare Ottati), che ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di trascrivere le nozze gay di una coppia di uomini celebrate a New York il 6 dicembre 2012. La Procura ha annunciato l’appello.

Tempus regit actum

Accolta la domanda delle coppia toscana difesa dall’avvocato Claudio Boccini. La Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 24 giugno 2010 ha affermato che «il diritto al matrimonio riconosciuto dall’articolo 12 della Cedu ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso» e la stessa Cassazione ha riconosciuto con la sentenza 4184/12 che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è in qualche modo inesistente per lo Stato italiano (cfr. “I matrimoni omosex “esistono” ma non si possono trascrivere: gli effetti Cedu sulla giurisprudenza” e “Coppie gay: sì al diritto alla vita familiare, no alla trascrizione delle nozze celebrate all’estero”, pubblicati il 16 marzo 2012). Secondo il giudice, sia pure implicitamente, la Suprema corte avrebbe anche riconosciuto come il matrimonio gay contratto all’estero non è contrario all’ordine pubblico (e ciò nella seconda parte della motivazione della sentenza 4184/12). E ciò proprio per le aperture della Cedu nei confronti delle nozze fra persone dello stesso sesso. In realtà, osserva il giudice, dagli articoli da 84 a 88 Cc non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio. Mentre l’articolo 27 della legge 218/95 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio di cui alla sezione 1 del capo terzo - del titolo VI dei libro primo Cc. Insomma: il matrimonio celebrato all’estero è considerato valido nel luogo dove risulta contratto e, almeno a quanto risulta dal provvedimento, nel nostro ordinamento, non c’è alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera. Vale il principio tempus regit actum. Staremo a vedere.


Dario Ferrara (da cassazione.net)