Con
l'innovativa ed arguta sentenza n. 767/2015, depositata il 12 ottobre scorso,
il Giudice di Pace di Asti ha risolto l'annosa e controversa questione su chi
debba pagare le spese pregresse in caso di voltura delle utenze domestiche. Nel
caso di specie, un professionista, dopo aver acquistato un immobile a seguito
di una procedura giudiziaria all'incanto, si vedeva contestare dalla locale
società erogante il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, l'omesso
pagamento delle fatture per il servizio di fornitura idrica, imputabile al
precedente proprietario.
La
società richiedeva le somme al “nuovo proprietario” subentrante, invocando
l'articolo 9, comma 7, del locale Regolamento dell'Autorità d'Ambito N. 75 del
11/11/2005, che così recita : “chi subentra nell'unità immobiliare, in cui
esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto
di somministrazione entro 30 giorni; in caso d'inadempimento dovrà assumere in
capo a se stesso gli obblighi dell'utente cessato”.
Il
Giudice ha accolto le ragioni del proprietario subentrante, precisando, in
primo luogo, che “gli importi portati dalle fatture precitate non possono
essere addebitati all'odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate
anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso
sottoscritta, imputabili solo ed esclusivamente al precedente utente...”.
Quanto
all'applicabilità del Regolamento dell'Autorità d'Ambito, il Giudice ha
stabilito che, trattandosi di un provvedimento amministrativo volto a regolare
i rapporti tra amministrazioni, non è estendibile ai rapporti tra il gestore
del servizio e gli utenti.
Questa
rivoluzionaria sentenza potrà essere utilmente applicata ai numerosissimi casi
di sfratti per morosità, in cui molto spesso gli inquilini morosi non pagano le
utenze e le società di erogazione dei servizi essenziali ne ribaltano il costo
sui proprietari degli immobili. In periodo di crisi economica, una bella notizia
a tutela dei consumatori.
Erik Stefano Carlo
Bodda (da studiocataldi.it)