Videosorveglianza anche senza
registrazione
Volti ripresi sono sempre dato
personale
La
ripresa di immagini è sempre videosorveglianza anche se non si fa
registrazione. E i volti ripresi sono sempre un dato personale, anche se la
persona non viene identificato.
La
Cassazione (sentenza
n. 17440 del 2 settembre 2015) cambia la sua giurisprudenza e fa chiarezza
sulle regole generali della videosorveglianza e conferma la sanzione comminata
dal garante della privacy a una torrefazione calabrese, che non aveva esposto
il cartello informativo previsto per la videosorveglianza.
Nel
caso specifico si è trattato di una telecamera presente all'interno di un
negozio, collegata a un monitor sistemato nel soppalco dell'esercizio
commerciale, utilizzata dal titolare per sorvegliare l'accesso degli avventori.
La
vicenda è stata sanzionata dal Garante della privacy per violazione
dell'obbligo di informativa ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy
(Ddlgs 196/2003).
Il
commerciante ha presentato opposizione in cui ha sostenuto che non aveva
trattato dati personali e questo perché non c'era la registrazione delle
immagini e perché riprendeva le immagini senza poter identificare le persone.
In
effetto un orientamento giurisprudenziale risalente al 2009 (sentenza n. 12997
della Cassazione) sosteneva che l'immagine non fosse di per sé un dato personale,
senza una didascalia o un sonoro che individuasse la persona.
Questo
orientamento è stato accolto dal giudice di primo grado, che ha annullato la
sanzione, ritenendo che l'immagine di una persona non potesse essere definita
dato personale in assenza di elementi oggettivi che ne consentano una
potenziale identificazione. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le
modalità e la funzione della videoripresa, finalizzata unicamente a consentire
al titolare dell'esercizio di controllare l'accesso di persone sospette nel
proprio locale al piano terreno per il tempo in cui lo stesso si trovava nel
laboratorio collocato su un soppalco, in assenza di ogni potenziale
identificabilità delle persone riprese, peraltro da un apparecchio di non
elevata definizione, senza alcuna possibilità di registrazione delle immagini
stesse.
Con
la sentenza in commento la
Cassazione cambia idea, riforma la sentenza di primo grado e
sostiene che l'immagine è un dato immediatamente idoneo a identificare la
persona, a prescindere dalla sua notorietà.
In
particolare, con riferimento all'attività di videosorveglianza senza
registrazione, la
Cassazione ricorda che il trattamento è legittimo e riporta
quanto prescritto dal garante e cioè che «nei casi in cui le immagini sono
unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore
mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi
interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la
sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali
esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro,
valori o altri beni (ad esempio gioiellerie, supermercati, filiali di banche,
uffici postali)».
Il
trattamento è legittimo, ma proprio per questo è soggetto all'obbligo
dell'informativa. E in caso di violazione di questo obbligo scatta la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 161 del codice della privacy.
Antonio Ciccia Messina
(da Italia Oggi del 20.10.2015)