Il
primo disegno di legge sulla concorrenza approvato ieri (il 7, ndAGANews) alla Camera e ora all’esame del Senato contiene
diverse novità per gli avvocati.
Pur
essendo saltata, a seguito delle polemiche della categoria notarile, la norma
che prevedeva il trasferimento in capo ai professionisti forensi delle
competenze (esclusive dei notai) relative agli atti di compravendita di beni
immobili destinati ad uso non abitativo con valore massimo entro i 100mila, nel
corso dell’iter parlamentare, infatti, è stata confermata l’apertura alle
società multiprofessionali, anche con l’ingresso di soci di capitale (seppur
con il limite di 2/3 costituiti da soci professionisti iscritti all’albo).
Nel
testo licenziato dalla Camera è stato eliminato, altresì, il divieto del
vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale oggi previsto
dalla legge di riforma dell’ordinamento forense e confermato l’obbligo di
presentare il preventivo di massima per iscritto ai clienti.
In
merito, la nuova norma andrà a modificare l’art. 13, comma 5, della l. n.
247/2012 che prevede attualmente che il preventivo scritto debba essere fornito
dall’avvocato soltanto “a richiesta” dell’assistito, facendo scattare tale
obbligo sempre e comunque.
Per
cui, anche in assenza di esplicita istanza, il professionista sarà tenuto a
rendere noto al cliente, il livello della complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché sempre in forma
scritta “la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Marina Crisafi (da studiocataldi.it
dell’8.10.2015)